Cassazione Penale, Sentenza n. 11857/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, ritenuto fondato il motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione. Il ragionamento è che l'esclusione della recidiva riduceva il termine prescrizionale a 7 anni e 6 mesi a far data dal 13/08/2015, cioè fino al 13/02/2023; sicché la pronuncia di appello (19/09/2024) è intervenuta dopo l'estinzione del reato. Decisione resa il 26/02/2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto che, escludendo l'aggravante e la recidiva che il gravavano, il termine di prescrizione del reato si era già compiuto il 13/02/2023, cioè prima della pronuncia di secondo grado. In particolare, una volta esclusa la recidiva, il reato si prescrive in sette anni e sei mesi; calcolati dal 13/08/2015, tali sette anni e sei mesi sono decorse il 13/02/2023, anteriore alla sentenza di appello del 19/09/2024.
Norme richiamate
art.624 c.p.
Costituisce il tipo di reato per il quale la ricorrente era stata condannata; la Corte d'Appello ha confermato la condanna ma ha escluso l'aggravante e la recidiva, incidendo sul termine di prescrizione.
norme sulla prescrizione (termini di prescrizione del codice penale)
Dalla pronuncia emerge che, con l'esclusione della recidiva, il termine di prescrizione applicabile al reato è risultato pari a 7 anni e 6 mesi decorrenti dal 13/08/2015 e quindi estintosi il 13/02/2023; ciò ha comportato l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando una circostanza aggravante o la recidiva vengono escluse in grado d'appello, occorre ricalcolare il termine di prescrizione alla luce della nuova qualificazione: può determinare l'estinzione del reato se il termine è già decorso.
- La prescrizione va valutata alla data della pronuncia rilevante: se il reato è estinto per prescrizione al momento della sentenza impugnata, la decisione deve essere annullata senza rinvio.
- La parte interessata deve segnalare e motivare l'errata valutazione dei presupposti che allungano la prescrizione (es. recidiva); il giudice d'appello è tenuto a considerare tali effetti sul decorso prescrizionale.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire con precisione la data di commissione del reato, l'eventuale decorso, interruzioni o sospensioni della prescrizione e ogni modifica della qualificazione soggettiva (recidiva, aggravanti) che incida sul termine prescrizionale.
- Se emerge che la condanna è intervenuta dopo che il reato si è estinto per prescrizione, il rimedio è l'annullamento senza rinvio (non la riforma del merito), salvo profili residui non rilevanti ai fini dell'estinzione.
- Per decisioni concrete occorre sempre verificare le norme specifiche sul calcolo della prescrizione e gli effetti processuali di atti interruttivi o sospensivi; in caso di dubbio consultare un difensore penalista.
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