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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11857/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, ritenuto fondato il motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione. Il ragionamento è che l'esclusione della recidiva riduceva il termine prescrizionale a 7 anni e 6 mesi a far data dal 13/08/2015, cioè fino al 13/02/2023; sicché la pronuncia di appello (19/09/2024) è intervenuta dopo l'estinzione del reato. Decisione resa il 26/02/2025.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha dedotto che, escludendo l'aggravante e la recidiva che il gravavano, il termine di prescrizione del reato si era già compiuto il 13/02/2023, cioè prima della pronuncia di secondo grado. In particolare, una volta esclusa la recidiva, il reato si prescrive in sette anni e sei mesi; calcolati dal 13/08/2015, tali sette anni e sei mesi sono decorse il 13/02/2023, anteriore alla sentenza di appello del 19/09/2024.

Norme richiamate

  • art.624 c.p.

    Costituisce il tipo di reato per il quale la ricorrente era stata condannata; la Corte d'Appello ha confermato la condanna ma ha escluso l'aggravante e la recidiva, incidendo sul termine di prescrizione.

  • norme sulla prescrizione (termini di prescrizione del codice penale)

    Dalla pronuncia emerge che, con l'esclusione della recidiva, il termine di prescrizione applicabile al reato è risultato pari a 7 anni e 6 mesi decorrenti dal 13/08/2015 e quindi estintosi il 13/02/2023; ciò ha comportato l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Quando una circostanza aggravante o la recidiva vengono escluse in grado d'appello, occorre ricalcolare il termine di prescrizione alla luce della nuova qualificazione: può determinare l'estinzione del reato se il termine è già decorso.
  • La prescrizione va valutata alla data della pronuncia rilevante: se il reato è estinto per prescrizione al momento della sentenza impugnata, la decisione deve essere annullata senza rinvio.
  • La parte interessata deve segnalare e motivare l'errata valutazione dei presupposti che allungano la prescrizione (es. recidiva); il giudice d'appello è tenuto a considerare tali effetti sul decorso prescrizionale.
  • In situazioni analoghe è necessario ricostruire con precisione la data di commissione del reato, l'eventuale decorso, interruzioni o sospensioni della prescrizione e ogni modifica della qualificazione soggettiva (recidiva, aggravanti) che incida sul termine prescrizionale.
  • Se emerge che la condanna è intervenuta dopo che il reato si è estinto per prescrizione, il rimedio è l'annullamento senza rinvio (non la riforma del merito), salvo profili residui non rilevanti ai fini dell'estinzione.
  • Per decisioni concrete occorre sempre verificare le norme specifiche sul calcolo della prescrizione e gli effetti processuali di atti interruttivi o sospensivi; in caso di dubbio consultare un difensore penalista.

Testo integrale

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