Sentenza n. 3598/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento con il quale la XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte d'Appello di Milano - per la posizione della patrocinata, rendeva noto, in data 10 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia "comunicazione n. 2", la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di Roma; - del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla candidata il 10 dicembre 2024, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita alla ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024 per la professione di Avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato scritto valutato con 12/30
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, deducendo, in primo luogo, il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 46, comma 5, l. 247/2012 e dei principi di ragionevolezza, buon andamento, trasparenza e diritto di difesa. Ha sostenuto che il voto numerico di 12/30, non accompagnato da osservazioni positive o negative sull'elaborato, non fosse sufficiente a motivare il giudizio di insufficienza e che il differimento dell'applicazione dell'art. 46, comma 5, non avesse inciso sulla scelta legislativa di richiedere una motivazione ulteriore. Ha inoltre contestato la valutazione nel merito, affermando che l'elaborato fosse coerente con la traccia, adeguatamente motivato e corretto sotto il profilo formale e sostanziale. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e contraddittorietà, lamentando una diversa applicazione dei criteri rispetto ad altri elaborati ammessi all'orale, l'assenza di commissari competenti in diritto penale nella seduta di correzione, nonché l'eccessiva brevità dei tempi di correzione, calcolati in circa 27 minuti per elaborato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla motivazione, ha ritenuto applicabile alla sessione 2024 il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012, in forza del quale l'esame continua a svolgersi secondo la disciplina previgente contenuta nei regi decreti del 1933 e del 1934; di conseguenza, l'art. 46, comma 5, l. 247/2012 non è applicabile. Richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017, la Corte costituzionale n. 175/2011 e il recente orientamento del Consiglio di Stato e del CGARS relativo alla sessione 2024, ha affermato che il voto numerico è sufficiente a esternare la motivazione del giudizio di idoneità o insufficienza. Non è possibile superare tale principio sulla base della riduzione del numero dei candidati o del mutamento delle modalità della prova, trattandosi di elementi empirici non idonei a modificare il quadro normativo e giurisprudenziale. Quanto alla contestazione del voto, il TAR ha ricordato che la valutazione della commissione costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o palese erroneità e irragionevolezza. Nel caso concreto, l'elaborato non approfondiva tutte le problematiche della traccia, tra cui la qualificazione della condotta volontaria come percosse o lesioni, non trattava adeguatamente le questioni giuridiche sottese e presentava un'esposizione non lineare. Il giudizio di insufficienza è stato quindi ritenuto non manifestamente irragionevole e la prospettazione della ricorrente è stata considerata diretta a sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché il confronto deve riguardare l'intero percorso logico-giuridico e non singoli passaggi o errori isolati di altri elaborati; inoltre, gli elaborati indicati non presentavano identità di contenuto e modalità espositiva con quello della ricorrente. La composizione della sottocommissione è stata ritenuta conforme all'art. 3, comma 1, d.l. 31/2021, conv. l. 50/2021, essendo presenti due avvocati e un professore universitario, senza che fosse necessaria la presenza di uno specialista nella specifica materia dell'elaborato. La censura sui tempi di correzione è stata giudicata non accoglibile, poiché la durata media ricavata dalla divisione della durata della seduta per il numero degli elaborati non dimostra quale concreta incidenza abbia avuto sui singoli giudizi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49 l. 247/2012
per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione transitoria mantiene applicabile alla sessione 2024 la disciplina previgente sull'esame e sulla correzione degli elaborati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 46 l. 247/2012.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto numerico finale
La disposizione non si applica alla sessione controversa perché opera il regime transitorio dell'art. 49 l. 247/2012.
art. 3 l. 241/1990
Nel regime applicabile alla sessione 2024, il voto numerico è ritenuto sufficiente a esternare la motivazione del giudizio di insufficienza.
art. 3, comma 1, d.l. 31/2021, conv. l. 50/2021
Le sottocommissioni ... siano composte da tre membri effettivi ... dei quali due ... sono avvocati ... e uno effettivo ... tra magistrati ... o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche ... Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.
La composizione della sottocommissione è legittima quando partecipano tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, tra cui due avvocati e un professore universitario; non è richiesta la presenza di un commissario specializzato nella materia dell'elaborato.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità, compatibile con l'utilizzo del voto numerico come criterio motivazionale.
art. 175 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 113 Cost., quale parametro costituzionale nel quadro della giurisprudenza sulla sufficienza del voto numerico.
art. 113 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa, senza che il TAR ne ravvisi la violazione.
Massime di principio
- Per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense opera il regime transitorio dell'art. 49 l. 247/2012, che mantiene applicabili le norme previgenti sulle modalità di svolgimento e correzione delle prove; pertanto, non trova applicazione l'obbligo di annotare osservazioni positive o negative previsto dall'art. 46, comma 5, della medesima legge.
- Nel regime normativo applicabile all'esame forense, il voto numerico, anche se non accompagnato da una motivazione descrittiva, è idoneo a esternare il giudizio di sufficienza o insufficienza e ad assolvere l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 l. 241/1990.
- Il principio della sufficienza del voto numerico non può essere superato in via interpretativa sulla base della riduzione del numero dei candidati o del mutamento empirico delle modalità di svolgimento della prova; un eventuale mutamento dell'indirizzo richiede un diverso intervento normativo o della Corte costituzionale.
- La valutazione delle commissioni esaminatrici costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza; non è consentita la sostituzione del giudizio del candidato o del giudice a quello della commissione.
- La disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati non può essere desunta dal confronto atomistico tra singoli errori o passaggi di prove diverse, ma richiede la comparazione dell'intero percorso logico-giuridico e delle modalità espositive; la valutazione favorevole di altri candidati non sana comunque le carenze non manifestamente irragionevoli dell'elaborato contestato.
- La legittimità della composizione della sottocommissione per l'esame forense dipende dal rispetto delle categorie professionali e del numero dei componenti stabiliti dalla legge, non dalla presenza di un commissario specificamente competente nella materia oggetto del singolo elaborato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →