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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29656/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un'associazione/ufficio regionale aveva applicato a una società operante nel noleggio autobus con conducente una sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo violata la disciplina regionale che imponeva la preventiva dichiarazione e autorizzazione dell'utilizzo di un autobus. La società aveva ottenuto in appello l'annullamento della sanzione: il Tribunale aveva ritenuto che la normativa secondaria regionale che individuava condotte illecite e sanzioni violasse la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 23 Cost., della l. n. 689/1981, della legge regionale siciliana n. 20/2003, della legge statale n. 218/2003 e del D.M. 11 marzo 2004, sostenendo che per le sanzioni amministrative è sufficiente una base legale regionale e che il rinvio alla fonte sublegislativa è legittimo quando la legge individui gli elementi essenziali dell'illecito e i criteri direttivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Siracusa e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria opposizione proposta dalla società. Ne consegue la definitività dell'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono state compensate per la peculiarità e controvertibilità della questione giuridica trattata.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge in materia di sanzioni amministrative è relativa: la legge, anche regionale, deve individuare gli elementi essenziali dell'illecito e i criteri direttivi, potendo rinviare ad atti sublegislativi per l'integrazione tecnica del precetto, purché sia garantita la conoscibilità della condotta vietata e della conseguenza sanzionatoria.

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Il potere sanzionatorio amministrativo è soggetto a riserva di legge relativa, non essendo consentita l'introduzione dell'illecito e della sanzione solo per via regolamentare; è però ammissibile l'integrazione del precetto tramite fonti secondarie entro i limiti fissati dalla legge.

  • art. 71, comma 2, lett. d), l.r. Sicilia 3 dicembre 2003, n. 20

    La disposizione regionale recepisce la disciplina statale sul noleggio autobus con conducente e demanda all'assessore l'adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge statale.

  • artt. 3 e 8 l. 11 agosto 2003, n. 218

    La legge statale disciplina il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e prevede che un decreto ministeriale definisca i parametri di riferimento per le sanzioni pecuniarie da determinare poi dalle singole regioni.

  • art. 1 D.M. 11 marzo 2004, Ministero Infrastrutture e Trasporti

    Il decreto specifica i parametri di riferimento per la determinazione regionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, distinguendo tipologie di infrazioni e relativi minimi e massimi edittali.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la riserva di legge è relativa: è sufficiente che la fonte primaria individui gli elementi essenziali dell'illecito e i criteri per la determinazione della sanzione, potendo la disciplina secondaria integrare il precetto nei limiti tracciati dalla legge.
  • Un rinvio a fonti sublegislative non è illegittimo se non è "in bianco", ma è accompagnato da una base legale che renda prevedibili per i destinatari condotta vietata e conseguenze sanzionatorie.
  • Anche la legge regionale può costituire base normativa idonea per sanzioni amministrative, purché rispetti i principi desumibili dall'art. 23 Cost. e non rimetta all'amministrazione una discrezionalità priva di criteri direttivi.
  • Quando la questione è solo di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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