Cassazione Civile, Ordinanza n. 12344/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una socia esclusa, di un lodo arbitrale che aveva dichiarato lo scioglimento della sua partecipazione sociale, riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota e rigettato la domanda risarcitoria. Dopo un primo percorso processuale culminato in un giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda per carenza di interesse ad agire, ritenendo che la ricorrente avesse comunque ottenuto la liquidazione della quota a seguito di altra decisione. Contro la sentenza che aveva respinto la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. proposta avverso quella pronuncia, la socia esclusa propone ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. per errore revocatorio, sostenendo che la Corte d'appello avesse falsamente rappresentato la realtà trattando la questione dell'interesse ad agire come non già decisa e trascurando che la cancellazione della società non avrebbe eliminato l'interesse a una pronuncia di nullità dell'esclusione anche ai fini risarcitori; con il secondo deduce ancora la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che il giudice avesse ignorato l'esistenza di un giudicato interno di rigetto dell'eccezione di difetto di interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la medesima sentenza della Corte d'appello era già stata impugnata con ricorso per cassazione in altro procedimento e che, con ordinanza successiva, quella sentenza era stata cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti. In applicazione del principio secondo cui, se la sentenza oggetto sia di ricorso per revocazione sia di ricorso per cassazione viene annullata in sede di cassazione, il ricorso contro la decisione che abbia rigettato la revocazione diviene inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, la Corte ha quindi chiuso il giudizio senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate e viene dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione su fatti o atti rilevanti, non come errore di giudizio o di diritto; l'asserita errata valutazione delle conseguenze della cancellazione della società o dell'interesse ad agire non integra di per sé il vizio revocatorio.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è richiamato come profilo oggetto di contestazione, ma la Corte di cassazione non ne approfondisce il merito poiché dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la stessa sentenza è oggetto sia di ricorso per cassazione sia di revocazione, e la sentenza viene poi cassata con rinvio in accoglimento del ricorso per cassazione, il ricorso proposto contro la decisione che aveva respinto la revocazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di fatti o atti e non può essere fondato su errori di giudizio, sulla valutazione delle conseguenze giuridiche di un fatto o sull'interpretazione delle risultanze processuali.
- L'omessa percezione o valutazione di un preteso giudicato interno non integra, di regola, errore di fatto revocatorio quando si traduce in una questione di diritto o nell'interpretazione degli effetti processuali della decisione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse comporta la regolazione delle spese secondo il criterio adottato dalla Corte, potendo essere disposta la compensazione integrale in ragione dell'esito complessivo della lite.
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