Cassazione Penale, Sentenza n. 14484/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della misura degli arresti domiciliari sostenendo la violazione dell'art. 648-bis c.p. e vizi di motivazione: il Tribunale del riesame non avrebbe indicato elementi chiari e concreti da cui desumere che le somme impiegate per l'acquisto degli immobili provenissero effettivamente dalla truffa commessa dalla TM House né che il Grandinetti fosse consapevole della provenienza illecita del denaro; inoltre si denunciava l'assenza di prova dell'aggravante per agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e si osservava che parte delle somme sarebbe derivata dalla cessione di un altro immobile (Corsetti).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la motivazione dell'ordinanza impugnata era confusa, carente e con salti logici: pur emergendo scambi intercettati e operazioni opache, mancava il necessario e specifico nesso probatorio tra le somme discusse e il profitto della truffa nonché prova della consapevolezza del Grandinetti circa la provenienza delittuosa del denaro e dell'intento di ostacolare l'identificazione della provenienza. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, ordinando che siano colmate le carenze motivazionali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che legittima il riesame del provvedimento cautelare; qui usata come base formale per il ricorso al Tribunale di Catanzaro.
art. 648-bis cod. pen.
Contestata come fattispecie di autoriciclaggio/impiego di proventi illeciti; la Corte richiede che sussista un chiaro nesso tra le somme impiegate e il reato presupposto e la prova della consapevolezza dell'agente circa la provenienza delittuosa.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'associazione di tipo mafioso contestata ad altri indagati; la Corte segnala che l'eventuale collegamento con soggetti mafiosi non è sufficiente per l'aggravante senza prova della partecipazione o della consapevolezza dell'agente.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma relativa all'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa; la Corte richiama la necessità che si accerti la componente soggettiva (consapevolezza) per poter applicare tale aggravante.
art. 110 e art. 81 cod. pen.
art. 110; art. 81 cod. pen.
Riferimenti alla concorso di persone nel reato (art. 110) e alla continuazione/aggravamento del reato (art. 81) richiamati nell'imputazione; non utilizzati dalla Corte per giustificare autonomamente la misura cautelare in assenza di prove specifiche.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137
Norme che regolano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità telematiche; la Corte ha operato nel rispetto di tali disposizioni procedurali.
Massime di principio
- Per misure cautelari in materia di riciclaggio/autoriciclaggio (art. 648-bis) è necessario che la motivazione indichi con chiarezza il nesso specifico tra i beni/somme impiegati e il reato presupposto; mere indizi generici o opacità dei rapporti commerciali non sono sufficienti.
- La prova della consapevolezza da parte dell'imputato circa la provenienza illecita delle somme è essenziale quando si contesta l'autoriciclaggio; senza elementi che dimostrino tale consapevolezza la misura cautelare può essere annullata.
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede accertamento del profilo soggettivo: non basta il mero contatto con soggetti gravitanti nell'ambito mafioso, occorre prova che l'agente abbia voluto o saputo agevolare il sodalizio.
- Il tribunale del riesame deve motivare in modo logico e privo di salti argomentativi: elencare elementi probatori non collegati con chiarezza all'ipotesi accusatoria può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
- In presenza di alternative plausibili circa la provenienza lecita delle somme (es. cessioni immobiliari legittime), il vizio motivazionale diventa più probante e favorisce l'insussistenza dei gravi indizi richiesti per misure restrittive.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente contestare la misura richiedendo che il giudice indichi espressamente gli elementi probatori che collegano i beni ai reati presupposti e che dimostrino la consapevolezza dell'imputato.
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