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Sentenza

Sentenza n. 4355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione seconda, 11 aprile 2026, n. 506, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di manufatti qualificati come interventi di nuova costruzione realizzati senza permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. La controversia in appello riguardava esclusivamente il manufatto principale, poiché gli altri manufatti erano stati spontaneamente rimossi prima della proposizione del ricorso, con acquiescenza alla relativa parte dell’ordinanza. L’opera residua consisteva in una struttura metallica addossata all’ingresso del capannone, con copertura in PVC, destinata secondo la società alla protezione delle operazioni di carico e scarico. L’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina edilizia statale e regionale, del regolamento edilizio comunale e della circolare ministeriale richiamata, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Ha sostenuto che l’opera fosse riconducibile alla manutenzione ordinaria, all’edilizia libera regionale per le opere funzionali agli stabilimenti industriali, oppure all’edilizia libera statale quale pergotenda o copertura leggera di arredo. Ha inoltre valorizzato la rimozione del pannello frontale e chiesto, in appello, l’acquisizione di una consulenza tecnica o verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La causa è stata definita in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria; è stata esclusa la necessità di consulenza tecnica o verificazione, poiché la documentazione era esaustiva e la questione aveva natura essenzialmente giuridica. Il manufatto, avente dimensioni di circa 12,4 per 25,5 metri, superficie coperta superiore a 316 metri quadrati, altezza tra 6 e 6,9 metri, struttura portante in acciaio, tamponamenti, basamento in calcestruzzo armato, collegamento all’edificio industriale e destinazione anche al deposito di macchinari e materiali, è stato ritenuto di significativa rilevanza edilizia e urbanistica. Tali caratteristiche determinano una stabile trasformazione dell’area, un ampliamento della superficie utilizzabile a fini produttivi e una variazione di sagoma e prospetto, incompatibili con una mera opera accessoria o pertinenziale e riconducibili alla nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La successiva rimozione del pannello frontale non incide sulla legittimità dell’ordinanza, che deve essere valutata secondo lo stato dei luoghi accertato al momento dell’adozione, in applicazione del principio tempus regit actum; eventuali demolizioni successive possono incidere solo sulle modalità esecutive del ripristino. L’opera non è qualificabile come pergotenda, perché la struttura in acciaio assume rilievo principale e autonomo, mentre la copertura in PVC è accessoria; inoltre lo spazio non conserva natura di mero spazio esterno protetto, ma costituisce un ambiente coperto e delimitato, stabilmente integrato nel ciclo produttivo e idoneo a ospitare macchinari e materiali. Neppure ricorre l’edilizia libera regionale, poiché la previsione relativa alle coperture estensibili presso gli ingressi degli stabilimenti deve essere coordinata con i limiti generali della norma: l’opera deve essere accessoria, servente, interna all’area di pertinenza e non modificare le caratteristiche complessive dello stabilimento né incidere sulle sue strutture. Nel caso concreto, la struttura realizza invece una stabile e significativa estensione dell’area coperta. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune in appello.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio nel merito in forma semplificata

    La causa può essere definita con sentenza semplificata in camera di consiglio quando il contraddittorio è integro e l’istruttoria è completa, previa avvertenza alle parti.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    interventi di nuova costruzione

    Rientrano nella nuova costruzione le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio, comprese le opere fuori terra, gli ampliamenti, i manufatti e le strutture destinati ad ambienti di lavoro, depositi o magazzini non temporanei, quando producono una stabile trasformazione del territorio.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Sono liberalizzate le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende o tende a pergola, anche con strutture fisse necessarie al sostegno, purché l’opera conservi i caratteri propri della categoria.

  • artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi qualificabili come nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire e, se eseguiti abusivamente, possono essere colpiti dall’ordine di demolizione.

  • art. 4, comma 1, lett. l), legge regionale Marche n. 17/2015

    le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci

    La previsione regionale di edilizia libera opera solo per opere funzionali e accessorie che non modifichino le caratteristiche complessive dello stabilimento, siano nell’area di pertinenza e non incidano sulle strutture; non liberalizza manufatti che ampliano stabilmente la superficie coperta.

  • d.lgs. 222/2016

    Rileva quale fonte del regime di semplificazione edilizia e del glossario delle opere realizzabili senza titolo.

  • d.m. 2 marzo 2018, voce n. 50 del Glossario

    tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo

    L’elencazione dell’edilizia libera comprende pergotende e coperture leggere di arredo, ma non strutture di rilevanti dimensioni e autonoma consistenza edilizia.

  • art. 7, comma 5, regolamento edilizio del Comune di Osimo

    La disposizione richiama la disciplina delle opere funzionali agli stabilimenti industriali e la circolare ministeriale, senza estendere l’edilizia libera a manufatti che determinano una stabile trasformazione dell’area.

Massime di principio

  • Un manufatto destinato a un’attività produttiva, di rilevanti dimensioni, stabilmente ancorato al suolo, collegato funzionalmente a un edificio esistente e idoneo ad ampliare in modo permanente la superficie coperta e utilizzabile, costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, anche se realizzato con elementi metallici e copertura in materiale leggero.
  • La qualificazione come pergotenda presuppone che la copertura retrattile costituisca l’elemento principale e che la struttura di sostegno abbia funzione meramente accessoria e servente, priva di autonoma rilevanza edilizia; la categoria non ricorre quando la struttura portante, per dimensioni, ancoraggio e sviluppo, assume rilievo edilizio autonomo.
  • Una struttura non è riconducibile alla pergotenda quando trasforma un originario spazio esterno in una superficie coperta, delimitata e stabilmente inserita nel ciclo funzionale dell’attività, destinata anche a ospitare macchinari o materiali e dotata di autonoma utilità.
  • Le disposizioni regionali sull’edilizia libera relative alle coperture estensibili poste presso gli ingressi degli stabilimenti industriali devono essere interpretate insieme ai limiti generali previsti dalla norma: l’opera deve avere carattere accessorio e servente e non può modificare stabilmente le caratteristiche complessive dello stabilimento né incidere sulle sue strutture.
  • La legittimità di un ordine di demolizione deve essere valutata con riferimento allo stato dei luoghi accertato dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento; le demolizioni o modifiche spontanee successive possono incidere sulle modalità di esecuzione del ripristino, ma non eliminano retroattivamente l’abusività dell’intervento originariamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

Testo integrale

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