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Sentenza

Sentenza n. 975/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.11.2024.

Giustizia amministrativa202600130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 422/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 novembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e comprendendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione è decorso senza adempimento, il giudizio di ottemperanza è fondato se persiste l'inadempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, includendo anche le somme dovute a titolo di spese processuali e detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali, oltre alla restituzione del contributo unificato secondo quanto disposto in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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