Sentenza del 15/05/2018 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Imposta di registro fissa su dichiarazione di riconoscimento - Nesso di reciprocità - Imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di dichiarazioni di riconoscimento della proprietà e di prestazioni tra loro reciprocamente collegate. È stato esaminato se una dichiarazione cui possano seguire eventuali riconoscimenti di proprietà debba essere considerata un negozio traslativo, soggetto a un'imposizione diversa da quella fissa, e se debba essere nuovamente assoggettata a imposta una prestazione resa in rapporto di reciprocità con altra prestazione che ha già scontato l'imposta.
La decisione
È stata ritenuta applicabile l'imposta di registro in misura fissa alle dichiarazioni di riconoscimento, poiché esse accertano o riconoscono un diritto già esistente e non sono sufficienti, da sole o per il solo fatto di essere seguite da eventuali riconoscimenti di proprietà, a trasformarsi in negozi traslativi della proprietà. È stata invece esclusa una nuova imposizione sulle prestazioni reciprocamente collegate quando la prestazione corrispondente abbia già scontato l'imposta, per evitare una duplicazione del prelievo.
Norme richiamate
Imposta di registro
Le dichiarazioni di riconoscimento di un diritto preesistente sono soggette all'imposta in misura fissa, non configurando di per sé un trasferimento della proprietà. Le prestazioni in rapporto di reciprocità non devono essere tassate nuovamente quando l'operazione corrispondente abbia già scontato l'imposta.
Massime di principio
- Una dichiarazione che riconosce un diritto già esistente non equivale automaticamente a un atto traslativo: per applicare un'imposta proporzionale occorre accertare un effettivo trasferimento o costituzione di diritti.
- Il trattamento fiscale dipende dal contenuto sostanziale dell'atto e non soltanto dalla sua denominazione formale.
- Quando prestazioni reciprocamente collegate sono parte della medesima operazione economica, non è dovuta una duplicazione dell'imposta se la prestazione corrispondente è già stata tassata.
- In casi analoghi occorre verificare sia la natura ricognitiva o traslativa dell'atto, sia l'eventuale precedente assolvimento dell'imposta sulla prestazione collegata.
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