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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28072/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28 ottobre 2024, è stato ritenuto fondato su un motivo confusamente ricondotto alle ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p. La doglianza era diretta anche a contestare un punto di fatto, ma risultava meramente ripetitiva di una censura già svolta nel giudizio di merito, quindi generica; inoltre, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche rilevato che il motivo era manifestamente infondato perché proponeva una lettura selettiva della testimonianza di un teste, il quale aveva affermato che tutti gli imputati, ivi compreso il ricorrente, erano di fatto residenti nello stabile occupato, a prescindere dagli aspetti formali della residenza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso non può limitarsi a una contestazione fattuale confusamente prospettata sotto più vizi, né può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente riproduttivo di doglianze già esaminate nei gradi di merito.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione come strumento di rielaborazione del fatto o di sollecitazione a una nuova valutazione delle prove.
  • La censura è inammissibile quando si fonda su una lettura selettiva e parziale della testimonianza, ignorando gli aspetti decisivi valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione che cumuli in modo promiscuo diversi vizi ex art. 606 c.p.p. senza una critica autonoma e coerente delle rationes decidendi è sintomo di genericità e può condurre all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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