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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28236/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro; in appello la pena era stata ridotta a quattro mesi di reclusione, con conferma nel resto. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al nesso causale tra la sua condotta colposa e la sottrazione del bene sequestrato, sostenendo che non fossero state accertate le modalità del furto né l'idoneità concreta delle misure di custodia e che la decisione si fondasse su una presunzione di responsabilità; 2) erronea valorizzazione della mancata denuncia di furto come prova di colpevolezza; 3) violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. per mancata indicazione delle regole cautelari violate e per motivazione tautologica; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul tempus commissi delicti, ritenuto troppo ampio e lesivo del diritto di difesa; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, motivato asseritamente solo sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e reiterative le censure già respinte dai giudici di merito, osservando che la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato la mancata denuncia di furto da parte di chi aveva la custodia del bene come violazione del dovere di custodia e come condotta agevolatrice della sottrazione, nonché come impedimento alle indagini e al recupero del bene. Ha poi ritenuto infondato il motivo sul tempus commissi delicti, richiamando il principio secondo cui, per il reato di cui all'art. 335 c.p., il momento consumativo può coincidere con quello dell'accertamento salvo prova rigorosa contraria. Infine, ha giudicato congrua la motivazione sul diniego della sospensione condizionale, fondata non solo sui precedenti penali ma anche sul loro numero e sull'entità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.

    È il reato oggetto di contestazione; per la sua consumazione il momento può essere individuato, anche sulla base di indizi, in quello dell'accertamento, salvo rigorosa prova contraria.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al nesso causale tra condotta e evento.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo e alla responsabilità colposa.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla colpa e al rapporto tra condotta ed evento.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai criteri di valutazione della prova e all'insufficienza della motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato indirettamente dalla Corte nel passaggio sulla sospensione condizionale della pena, concessibile entro i limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico questioni già affrontate dai giudici di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • In tema di reato relativo alla sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, il custode che ometta di denunciare la sottrazione del bene viola il proprio dovere di custodia e può rispondere anche per la condotta agevolatrice dell'evento, perché impedisce consapevolmente e colposamente il recupero del bene attraverso efficaci indagini.
  • La mancata denuncia del furto non è di per sé una mera circostanza neutra, quando il soggetto aveva la custodia del bene e la sentenza la valorizzi come indice di violazione del dovere di custodia e di agevolazione della sottrazione.
  • Per il reato di cui all'art. 335 c.p., il tempus commissi delicti può essere individuato nel momento dell'accertamento anche mediante elementi indiziari, considerazioni logiche e massime di अनुभवienza, salvo che l'imputato dimostri rigorosamente circostanze idonee a rendere dubbia l'epoca di commissione del fatto.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi complessivamente numero e gravità dei precedenti penali e la misura della pena irrogata, senza limitarsi a un richiamo meramente stereotipato ai precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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