Sentenza n. 10347/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 33, emesso e notificato in data 26 gennaio 2021, con cui il Consolato Generale d’Italia di Lagos (Nigeria), ha rigettato la domanda di reingresso in Italia, presentata dall’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare della domanda di reingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego n. 33, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Lagos e notificato il 26 gennaio 2021, relativo alla domanda di reingresso in Italia. L’Amministrazione ha eccepito la nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza legalizzazione o apostille. La prima procura, datata 24 aprile 2019, è stata ritenuta generica e anteriore al provvedimento impugnato; la seconda procura, datata 30 ottobre 2024, pur depositata dopo l’ordine di regolarizzazione, non risultava sottoposta a legalizzazione o apostille. Il Collegio ha concesso più volte termini per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., senza che fosse prodotta una procura validamente perfezionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito del diniego consolare. Ha ritenuto applicabile al processo amministrativo l’art. 83 c.p.c. in virtù del rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a. e ha affermato che la procura speciale deve individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. La procura del 2019 era generica e precedente all’atto impugnato; quella del 2024, rilasciata all’estero, era priva della necessaria legalizzazione o apostille. Nonostante i plurimi termini concessi per la rinnovazione, mancava una procura alle liti validamente rilasciata, circostanza ostativa alla pronuncia di merito ai sensi degli artt. 22, 24 e 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Disciplina le modalità e i requisiti della procura alle liti; la procura speciale deve consentire l’identificazione dell’oggetto della controversia, delle parti, dell’autorità giudiziaria e degli altri elementi utili.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, tra cui l’art. 83 c.p.c.
art. 182 c.p.c.
Consente al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione della procura alle liti; nella fattispecie tale facoltà è stata esercitata più volte senza esito utile.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base normativa del procedimento di legalizzazione della procura rilasciata all’estero.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla necessità di legalizzazione della procura rilasciata all’estero.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Richiamata quale fonte della procedura di apostille alternativa alla legalizzazione consolare.
legge 1253/1966
Richiamata quale legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja sull’apostille.
art. 22 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni che presuppongono la valida instaurazione del giudizio mediante una procura alle liti regolare.
art. 24 c.p.a.
Richiamato quale disposizione collegata ai requisiti di rappresentanza e difesa nel processo amministrativo.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiamato quale requisito del ricorso concernente la procura alle liti.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone la dichiarazione di inammissibilità quando sussiste una causa ostativa alla pronuncia sul merito, nella fattispecie l’assenza di una procura validamente rilasciata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente determinato l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a collegarla al ricorso proposto.
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere perfezionata mediante legalizzazione o, quando applicabile, apostille; una procura priva di tali formalità non è idonea a legittimare la rappresentanza processuale.
- La procura generica e anteriore all’adozione del provvedimento impugnato non soddisfa il requisito della procura speciale riferita alla controversia instaurata successivamente.
- La concessione del termine per la regolarizzazione della procura ai sensi dell’art. 182 c.p.c. non elimina la conseguenza dell’inammissibilità quando la parte, anche dopo plurimi ordini di rinnovazione, non produce una procura validamente rilasciata.
- L’assenza di una procura alle liti validamente rilasciata costituisce una ragione ostativa alla pronuncia sul merito e comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
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