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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03933/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Una professionista aveva proposto opposizione contro il provvedimento con cui il giudice di pace aveva liquidato "nulla per le spese" per l'attività difensiva svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento di opposizione all'annullamento di un decreto di espulsione. Il Presidente del Tribunale, senza fissare la comparizione delle parti, aveva dichiarato inammissibile de plano l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 702-bis c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto convocare le parti e rispettare il contraddittorio. Con il secondo motivo ha denunciato, nel merito, la violazione di varie disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia e della normativa sull'immigrazione, assumendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso il diritto alla liquidazione del compenso secondo la disciplina speciale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura processuale. Ha affermato che l'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, ratione temporis, al rito sommario di cognizione e che, ai sensi dell'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., il giudice deve fissare la comparizione delle parti. Poiché il Presidente del Tribunale aveva deciso inaudita altera parte, senza assicurare il contraddittorio, il provvedimento è stato cassato con rinvio al Presidente del Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 84 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come norma che consente l'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Individua il rimedio dell'opposizione al decreto di pagamento e il relativo ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    "le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"

    Le controversie in materia di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 sono soggette al rito semplificato di cognizione, salvo diversa previsione speciale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il giudice, nel procedimento sommario, deve fissare la comparizione delle parti; non è consentita una decisione de plano senza contraddittorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in Cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno del principio del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla disciplina speciale del caso.

  • art. 13, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla disciplina speciale del caso.

  • art. 18 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 75 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 142 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando regolata dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dal rito sommario di cognizione, non può essere decisa senza la previa fissazione della comparizione delle parti.
  • Nel procedimento sommario di cognizione, la decisione de plano in assenza di contraddittorio integra violazione del modello legale del rito e determina nullità del provvedimento per lesione del diritto di difesa.
  • Quando un motivo di ricorso investe un vizio processuale decisivo, le censure di merito sul medesimo provvedimento restano assorbite se la cassazione viene pronunciata per la sola ragione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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