Cassazione Penale, Sentenza n. 875/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il G.U.P. con ordinanza del 07/06/2023 aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di SPALLA Cristiana in relazione all'art. 7 della legge n.26/2019, motivando sulla base dell'abrogazione dell'art. 7 disposta dall'art. 1, comma 318, della legge n.197/2022 a far data dal 01/01/2024 e ritenendo che la contestazione fondata su norma abrogata fosse nulla anche se con effetto differito. Il Procuratore ha impugnato sostenendo l'abnormità del provvedimento perché ha determinato un'indebita stasi del procedimento: l'abrogazione ad effetto differito non produce abolitionis criminis per i fatti commessi fino al 31/12/2023 (richiamando l'art.13, comma 3, d.l. n.48/2023), la condotta è comunque riconducibile ad altra fattispecie (es. art. 316-ter c.p.), il G.U.P. non ha rilevato un difetto nella descrizione del fatto né ha operato un confronto tra fatti e norma, ed è mancato il contraddittorio prima della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando l'ordinanza del G.U.P. come abnorme perché ha determinato un'indebita regressione e stasi del procedimento. Ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui l'abrogazione differita è irrilevante ai fini della validità della contestazione formulata quando la norma era ancora vigente e applicabile, e che, anche in caso di abrogazione immediata, il giudice non può dichiarare una nullità anticipata ma deve o pronunciare il non luogo a procedere o procedere al giudizio e, se del caso, rideterminare giuridicamente il fatto. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Roma - Ufficio G.i.p. - G.u.p. per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 7 legge n.26 del 2019
art. 7 della L. 28 gennaio 2019, n.4 convertita con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26
La Corte ha ritenuto che la contestazione elevata con riferimento a tale norma, all'epoca vigente, non poteva essere dichiarata nulla per il fatto che la norma è stata abrogata con effetto differito; l'abrogazione differita non invalida retroattivamente una contestazione valida al momento della sua formulazione.
art. 1, comma 318, legge n.197 del 2022
art. 1, comma 318, L. n.197/2022 (disposizione che ha disposto l'abrogazione dell'art.7 dal 01/01/2024)
La norma di abrogazione ha effetto differito; la Corte ha ritenuto che questa circostanza non legittima la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata quando la norma era ancora vigente.
art. 13, comma 3, d.l. n.48 del 2023
art. 13, comma 3, d.l. n.48/2023
Secondo il ricorrente (richiamato dalla Corte), tale disposizione stabilisce che le disposizioni dell'art. 7 continuano ad applicarsi per i fatti commessi fino al 31/12/2023; ciò rafforza l'irrilevanza dell'abrogazione differita rispetto alla validità della contestazione per fatti anteriori a quella data.
art. 316-ter cod. pen.
La Corte registra l'osservazione del P.M. che la condotta originariamente contestata poteva essere comunque riconducibile ad altra fattispecie del codice penale (es. art.316-ter), rimettendo al giudice la corretta qualificazione giuridica del fatto.
art. 2 cod. pen.
Richiamato in motivazione come principio di diritto penale intertemporale: spetta al giudice, applicando le norme intertemporali, qualificare correttamente il fatto anche in presenza di sopravvenute modifiche normative.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma con effetto differito non rende nulla una contestazione valida all'epoca in cui è stata formulata; il G.U.P. non può dichiarare la nullità dell'atto solo per l'esistenza di un'abrogazione futura.
- Se una norma viene abrogata (anche immediatamente), il giudice non deve automaticamente restituire gli atti al P.M. per riformulare l'imputazione: deve o pronunciare il non luogo a procedere se il fatto non è più previsto come reato, o procedere al giudizio e, se necessario, ricondurre la condotta in altra fattispecie applicabile, esercitando la propria funzione di qualificazione giuridica.
- Un provvedimento che determini un'indebita regressione del procedimento e una stasi ingiustificata può essere qualificato come abnorme e annullato dalla Cassazione.
- La presenza o meno del contraddittorio può essere rilevante, ma non esime il giudice dal rispetto della corretta sequenza procedurale: decisioni che interrompono il normale svolgimento processuale per ragioni di mera modifica normativa sopravvenuta sono suscettibili di annullamento.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare le norme intertemporali e la possibilità di ricondurre i fatti ad altre disposizioni penali prima di adottare provvedimenti di nullità o di restituzione degli atti.
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