Sentenza n. 205/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordine di servizio del delegato della funzione dirigenziale, Dipartimento 2 Area Tecnica del Comune di Licata, sulla scorta del quale il Comune di Licata ha operato autotutela possessoria ed il sopralluogo nell’immobile sito a Licata, via Sant’Andrea civici 39, 41 e 43 – identificato catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2, 3, 4; - di tutti gli atti precedenti connessi e consequenziali; e per l’accertamento dell’illegittimo esercizio da parte del Comune di Licata dell’autotutela possessoria sull’immobile sito a Licata in via Sant’Andrea civici 39, 41 e 43 – identificato catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2, 3, 4; e per la condanna: dell'Amministrazione comunale alla rimozione dei lucchetti apposti sulle porte di accesso dell’immobile in questione ed alla restituzione dei beni sopra individuati, previa loro rimessione in pristino, nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per la mancata utilizzazione dell’immobile in questione, da calcolarsi dalla data di immissione in possesso dei beni e sino alla effettiva restituzione degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 16.5.2025: - della Deliberazione di G.M. n. 49 del 18.3.2025 del Comune di Licata, avente ad oggetto “Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica – “Alloggi a canone sostenibile all’interno del Centro Storico”: - della proposta di Deliberazione di G.M. n. 8 del 18.3.2025 del Comune di Licata, avente ad oggetto “Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica – “Alloggi a canone sostenibile all’interno del Centro Storico – CIG C67I25000010005”; - del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ing. Vittorio Giarratana; - del decreto regionale che ha accolto la richiesta di contributo per l’importo complessivo pari ad Euro 7.478.973,88 a valere sulle risorse sx delibera CIPE 127/2017 per il finanziamento del progetto di cui alla Delibera di G.M. del Comune di Licata n. 49/2025; - di tutti gli allegati alla Deliberazione di G.M. n. 49 del 18.3.2025 del Comune di Licata; - dell’ordine di servizio del delegato della funzione dirigenziale, Dipartimento 2 Area Tecnica del Comune di Licata, sulla scorta del quale il Comune di Licata ha operato autotutela possessoria ed il sopralluogo nell’immobile sito a Licata, via Sant’Andrea civici 39, 41 e 43 – identificato catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2, 3, 4; - di tutti gli atti precedenti connessi e consequenziali; e per l’accertamento dell’illegittimo esercizio da parte del Comune di Licata dell’autotutela possessoria sull’immobile sito a Licata in via Sant’Andrea civici 39,41 e 43 – Identificato Catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2,3,4; e per la condanna: dell'Amministrazione comunale alla rimozione dei lucchetti apposti sui portoni di accesso dell’immobile in questione e la restituzione dei beni sopra individuati, previa loro rimessione in pristino nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per la mancata utilizzazione dell’immobile in questione, da calcolarsi dalla data di immissione in possesso dei beni e sino alla effettiva restituzione degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 9.9.2025: - della Deliberazione di G.M. n. 138 del 17.06.2025 del Comune di Licata, avente ad oggetto “Ordinanza Cautelare n. 290/2025 TAR Sicilia Sezione Seconda, riesame Delibera di G.M. n. 49/2025 e dei relativi allegati”; - della proposta di Deliberazione di G.M. n. 34 del 16.06.2025 del Comune di Licata, avente ad oggetto “Ordinanza Cautelare n. 290/2025 TAR Sicilia Sezione Seconda, riesame Delibera di G.M. n. 49/2025 e dei relativi allegati”; - del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ing. Vittorio Giarratana, così come modificato dalla Delibera di G.M. n. 138 del 17.06.2025; - del decreto regionale, non conosciuto, che ha accolto la richiesta di contributo per l’importo complessivo pari ad Euro 7.478.973,88 a valere sulle risorse sx delibera CIPE 127/2017 per il finanziamento del progetto di cui alla Delibera di G.m. del Comune di Licata n. 49/2025; -di tutti gli allegati alla Deliberazione di G.M. n. 49 del 18.3.2025 del Comune di Licata; - dell’ordine di servizio del delegato della funzione dirigenziale, Dipartimento 2 Area Tecnica del Comune di Licata, non conosciuto dall’odierno ricorrente, sulla scorta del quale il Comune di Licata ha operato l’immissione in possesso e il sopralluogo sull’immobile sito a Licata in via Sant’Andrea civici 39, 41 e 43 – Identificato Catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2,3,4; - di tutti gli atti precedenti connessi e consequenziali; e per l’accertamento dell’illegittimo esercizio da parte del Comune di Licata dell’autotutela possessoria sull’immobile sito a Licata in via Sant’Andrea civici 39, 41 e 43 – Identificato Catastalmente al F.M. n. 120, particella 2921, sub 2, 3, 4; e per la condanna dell'Amministrazione comunale alla rimozione dei lucchetti apposti sui portoni di accesso dell’immobile in questione e la restituzione dei beni sopra individuati, previa loro rimessione in pristino nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per la mancata utilizzazione dell’immobile in questione, da calcolarsi dalla data di immissione in possesso dei beni e sino alla effettiva restituzione degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di servizio e condotta materiale di accesso forzato e sopralluogo comunale sui subalterni 2, 3 e 4 della particella 2921; deliberazioni comunali di approvazione e successivo riesame di un progetto di alloggi a canone sostenibile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine di servizio in base al quale il Comune avrebbe forzato la serratura e svolto un sopralluogo nei locali corrispondenti ai subalterni 2, 3 e 4 della particella 2921, deducendo l'illegittimo esercizio di autotutela possessoria su un bene non demaniale né appartenente al Comune, la violazione degli artt. 2 e 7 l. 241/1990, dell'art. 378 l. 2248/1865, degli artt. 823, 824 e 1168 c.c., nonché dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Ha chiesto anche la restituzione dei beni, la rimessione in pristino e il risarcimento del danno. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione di Giunta municipale n. 49/2025 e gli atti connessi, sostenendo che l'accesso forzato fosse stato preordinato a qualificare come disponibili gli immobili per un progetto di riqualificazione; che l'intera particella 2921, comprendente il subalterno 5 di sua proprietà, fosse stata illegittimamente indicata come disponibile; che il progetto non coinvolgesse i proprietari secondo le norme tecniche del piano particolareggiato di recupero del centro storico; che gli interventi fossero incompatibili con la destinazione di restauro dell'immobile e che il progetto fosse carente sotto il profilo della fattibilità, dell'istruttoria, della motivazione e della validazione. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione n. 138/2025, adottata dopo l'ordinanza cautelare n. 290/2025, deducendo violazione ed elusione del giudicato cautelare, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento, sul presupposto che il Comune avrebbe dovuto espungere integralmente la particella 2921 dal progetto, anziché limitarsi a escludere il subalterno 5.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'ordine di servizio non è stato qualificato come provvedimento amministrativo, ma come mera manifestazione della condotta materiale del Comune finalizzata all'accesso a un immobile ritenuto abbandonato. Poiché la lesione possessoria è stata ricondotta a un'attività materiale non sorretta da un formale provvedimento amministrativo, la tutela spetta al giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato, ad abundantiam, la carenza di legittimazione attiva, poiché il ricorrente risultava proprietario del solo subalterno 5, mentre l'ordine di servizio riguardava esclusivamente i subalterni 2, 3 e 4. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la deliberazione n. 138/2025 ha corretto l'errore contenuto nella deliberazione n. 49/2025, escludendo espressamente il subalterno 5 dall'elenco degli immobili coinvolti nel progetto. I secondi motivi aggiunti sono stati rigettati nel merito, perché la deliberazione n. 138/2025 ha correttamente eseguito l'ordinanza cautelare n. 290/2025, che imponeva il riesame limitatamente all'inclusione del subalterno 5, non l'esclusione dell'intera particella 2921. Il Comune poteva quindi mantenere nel progetto i subalterni 2, 3 e 4. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione; il TAR lo ha utilizzato per avvisare del possibile difetto di giurisdizione e della sopravvenuta improcedibilità.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine di legge, salve le preclusioni e decadenze intervenute.
art. 823 c.c.
Il potere di autotutela possessoria previsto per i beni pubblici non è esercitabile, secondo la prospettazione esaminata, quando manca la natura pubblica del bene; nel caso concreto, tuttavia, la questione è stata devoluta al giudice ordinario perché la condotta comunale era meramente materiale.
art. 1168 c.c.
È stato richiamato dal ricorrente con riguardo al termine annuale dell'azione di reintegrazione nel possesso, senza essere esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione all'ordinanza cautelare che aveva sospeso l'efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame.
art. 112 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione o elusione dell'ordinanza cautelare; il TAR ha escluso l'elusione.
art. 114 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto corretta l'esecuzione del dictum cautelare.
art. 6, comma 7, Allegato I.7 d.lgs. 36/2023
Richiamato nei primi motivi aggiunti per contestare la fattibilità tecnico-economica del progetto; la relativa censura non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La tutela possessoria contro una condotta della pubblica amministrazione appartiene al giudice ordinario quando l'attività lesiva non è riconducibile a un formale provvedimento amministrativo ed è stata posta in essere in via meramente materiale; se, invece, il comportamento è sorretto da un provvedimento amministrativo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, indipendentemente dalla legittimità del provvedimento o dal corretto esercizio del potere autoritativo.
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva per radicare la giurisdizione amministrativa: un ordine di servizio che non dispone autoritativamente della situazione giuridica del privato, ma documenta o organizza una mera attività materiale di accesso, non costituisce provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.
- L'interesse a impugnare un atto relativo a un intervento pubblico su una particella sussiste soltanto se l'atto incide effettivamente sul bene o sulla porzione immobiliare di cui il ricorrente è proprietario o titolare di una posizione giuridica qualificata; la mancata corrispondenza tra il bene del ricorrente e quello oggetto dell'atto comporta carenza di legittimazione.
- Quando, in esecuzione di un provvedimento cautelare, l'amministrazione elimina dal progetto la sola porzione immobiliare che il giudice ha ritenuto illegittimamente inclusa, la nuova deliberazione è conforme all'ordinanza se conserva le altre porzioni non interessate dal vincolo conformativo cautelare.
- L'adozione di un provvedimento amministrativo successivo che elimina integralmente l'incidenza dell'atto originariamente impugnato sulla posizione del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei motivi rivolti contro l'atto precedente.
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