Ordinanza n. 3543/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione cautelare della: - determinazione Dirigenziale n. 242 del 15 maggio 2026 del Comune di Aversa; - del contratto eventualmente stipulato tra le parti e del verbale di immissione nel servizio della SO.Ge.R.T. S.p.a.; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso ogni ulteriore atto istruttorio o endoprocedimentale non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale comunale di affidamento del servizio a seguito della riammissione in gara dell’operatore già escluso, nonché il contratto eventualmente stipulato e il verbale di immissione nel servizio
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Aversa adottata dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso dell’operatore precedentemente escluso dalla gara e ne aveva disposto la riammissione, in quanto primo graduato. La ricorrente ha contestato le modalità di esecuzione della sentenza, deducendo in particolare che essa non avrebbe disposto l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con la ricorrente, non avrebbe valutato la prevalenza dell’interesse pubblico alla caducazione del contratto rispetto al suo mantenimento e non avrebbe considerato lo stato di esecuzione del contratto. La ricorrente ha inoltre rinunciato al primo motivo di ricorso.
La decisione
Il TAR ha qualificato l’azione, nonostante la rinuncia al primo motivo, come giudizio di ottemperanza, poiché le censure riguardavano essenzialmente le modalità con cui il Comune aveva dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato. Ha quindi dichiarato la propria incompetenza funzionale, rilevando che l’esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato deve essere richiesta allo stesso Consiglio di Stato quale giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. Per tale ragione non ha accolto l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati. La causa deve essere riassunta dinanzi al Consiglio di Stato entro trenta giorni; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa deve essere riassunta nel termine di trenta giorni.
La dichiarazione di incompetenza funzionale impone la riassunzione della causa davanti al giudice indicato entro il termine previsto; nel caso concreto, il giudice competente è il Consiglio di Stato che ha emesso la sentenza oggetto di esecuzione.
Massime di principio
- Le controversie nelle quali le censure riguardano le modalità di esecuzione di una decisione giurisdizionale devono essere qualificate come giudizi di ottemperanza, anche se formalmente proposte come impugnazioni di atti amministrativi consequenziali.
- La competenza funzionale per l’esecuzione o ottemperanza di una decisione del Consiglio di Stato appartiene al Consiglio di Stato stesso, quale giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; il TAR non può decidere nel merito né concedere la sospensione cautelare degli atti contestati in tale giudizio.
- Dichiarata l’incompetenza funzionale del TAR, la controversia deve essere riassunta davanti al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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