Circolare numero 64 del 17-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base all'art. 5 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, i "decimi di senseria" corrisposti o da corrispondere al personale delle agenzie marittime da parte di terzi sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale. L'esclusione vale anche per gli emolumenti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della norma, con conseguente abbandono delle azioni di recupero eventualmente in corso. Restano però validi i versamenti contributivi già effettuati prima del 22 ottobre 1996.
Esclusione dalla contribuzione previdenziale e assistenziale dei decimi di senseria
Esclusione dalla contribuzione previdenziale e assistenziale dei decimi di senseria
La circolare chiarisce il trattamento contributivo dei cosiddetti "decimi di senseria" corrisposti al personale delle agenzie marittime. In applicazione dell'art. 5 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, tali emolumenti sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale quando siano corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, anche per il tramite dei datori di lavoro, secondo gli usi locali e i contratti collettivi di categoria.
Presupposti normativi e ambito di applicazione
La disposizione conferma norme già contenute in precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione. L'ambito soggettivo riguarda il personale delle agenzie marittime; l'ambito oggettivo comprende gli emolumenti qualificati come senseria di piazza.
Effetti sui periodi pregressi
La formulazione normativa, che menziona sia somme già corrisposte sia somme da corrispondere, comporta che l'esclusione contributiva operi anche per i periodi precedenti l'entrata in vigore della norma. Di conseguenza, eventuali azioni di recupero contributivo già avviate devono essere abbandonate.
Salvezza dei versamenti già effettuati
Resta espressamente fermo che i contributi eventualmente versati sui predetti emolumenti prima del 22 ottobre 1996, data di entrata in vigore del D.L. n. 535/1996, conservano validità ed efficacia.
Punti principali
Base normativa dell'esclusione contributiva
L'art. 5 del D.L. 21/10/1996, n. 535, convertito nella legge 23/12/1996, n. 647, conferma le disposizioni già previste da precedenti decreti-legge decaduti e stabilisce l'esclusione dalla contribuzione previdenziale e assistenziale degli emolumenti corrisposti o da corrispondere da terzi, anche tramite i datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda il personale delle agenzie marittime e si applica agli emolumenti erogati in conformità agli usi locali e ai contratti collettivi di categoria, qualificati come decimi di senseria.
Effetti retroattivi dell'esclusione
Poiché la norma si riferisce sia agli emolumenti "corrisposti" sia a quelli "da corrispondere", l'esclusione contributiva si estende anche alle somme riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore della disposizione.
Recuperi contributivi e salvaguardia dei versamenti già effettuati
Le eventuali azioni di recupero in corso devono essere abbandonate. Restano invece salvi, con piena efficacia, i versamenti contributivi eventualmente già eseguiti prima del 22/10/1996, data di entrata in vigore del D.L. n. 535/1996.
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