Cassazione Penale, Sentenza n. 13724/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Dobré impugnava la conferma della condanna per contraffazione delle targhe (art. 100 comma 14 D.lgs. 285/92) sostenendo: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, in particolare perché non sarebbe stata considerata la non punibilità per "falso grossolano" relativamente alla targa anteriore (cartone) e perché la denuncia di furto si riferiva solo alla targa anteriore e non ad entrambe; 2) violazione e contraddittorietà nella negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., poiché la Corte avrebbe escluso la non punibilità basandosi genericamente su precedenti del 2004 senza verificare se si trattasse di reati della stessa indole e senza compiere la richiesta valutazione ex art. 133 c.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi (mancanza/contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova) ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito: entrambe le targhe risultavano contraffatte e, almeno per la targa posteriore realizzata in modo professionale con materiale plastico, il falso non poteva ritenersi "grossolano"; la ricostruzione probatoria, compresa la rilevanza della denuncia di furto, non è stata ritenuta viziata in modo decisivo. Tuttavia il terzo motivo (art. 131-bis c.p.) è stato accolto: i giudici di merito hanno rigettato la non punibilità limitandosi a dire che l'imputato delinqueva dal 2004 senza specificare natura e tipologia dei precedenti e senza verificare se ricorresse l'abitualità ai sensi della giurisprudenza (almeno due reati della stessa indole). Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla questione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio su quel punto; nel resto la sentenza è stata rigettata.
Norme richiamate
D.lgs. 285/1992, art. 100 comma 14
Norma impiegata per inquadrare la contraffazione delle targhe; i giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie quando le targhe risultavano contraffatte, specialmente se la riproduzione era professionale e non immediatamente riconoscibile.
Codice Penale, art. 131-bis
Regola la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando la pena massima non supera 5 anni e, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.1 (modalità, esiguità del danno/pericolo), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare compiutamente su tali elementi e di valutare l'abitualità con riferimento a reati della stessa indole.
Codice Penale, art. 133 comma 1
Individua gli indici (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, ecc.) per valutare la gravità dell'offesa e la necessità della pena. La Corte ha richiamato la necessità che il giudice utilizzi questa valutazione concreta per decidere sull'art. 131-bis.
Massime di principio
- Il "falso grossolano" si apprezza quando il contraffatto è ictu oculi riconoscibile da una persona di comune avvedutezza; se la contraffazione è eseguita professionalmente (es. materiale plastico che riproduce fedelmente la originale) non si configura il falso grossolano e resta la responsabilità penale.
- In sede di ricorso per cassazione il vizio di motivazione per travisamento della prova richiede: identificazione dell'atto processuale, individuazione del dato probatorio incompatibile con la sentenza, prova della verità dell'elemento invocato e dimostrazione del suo decisivo incidere sulla motivazione; mere contestazioni alternative del merito sono inammissibili.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare specificamente sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno/pericolo (art. 133 c.1) e sul carattere non abituale del comportamento: la mera richiamata generica di precedenti non basta; l'ostativo presupposto dell'abitualità richiede l'accertamento di almeno due reati della stessa indole (anche commessi successivamente) o di elementi equipollenti.
- Se il giudice di merito si limita a enunciare genericamente precedenti o uno stato di "delinquenza ininterrotta" senza dettagliare la natura dei fatti, la motivazione è insufficiente e la decisione su 131-bis può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
- Per la difesa in casi analoghi è utile produrre e documentare elementi di buona fede (es. documenti d'acquisto del veicolo, perizie tecniche sulle targhe, prove che la targa era già montata all'acquisto, denunce antecedenti e relativi contenuti) e, se si invoca la particolare tenuità, fornire elementi che smentiscano l'abitualità (specificando natura e date dei precedenti contestati).
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