Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13724/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dobré impugnava la conferma della condanna per contraffazione delle targhe (art. 100 comma 14 D.lgs. 285/92) sostenendo: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, in particolare perché non sarebbe stata considerata la non punibilità per "falso grossolano" relativamente alla targa anteriore (cartone) e perché la denuncia di furto si riferiva solo alla targa anteriore e non ad entrambe; 2) violazione e contraddittorietà nella negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., poiché la Corte avrebbe escluso la non punibilità basandosi genericamente su precedenti del 2004 senza verificare se si trattasse di reati della stessa indole e senza compiere la richiesta valutazione ex art. 133 c.1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi (mancanza/contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova) ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito: entrambe le targhe risultavano contraffatte e, almeno per la targa posteriore realizzata in modo professionale con materiale plastico, il falso non poteva ritenersi "grossolano"; la ricostruzione probatoria, compresa la rilevanza della denuncia di furto, non è stata ritenuta viziata in modo decisivo. Tuttavia il terzo motivo (art. 131-bis c.p.) è stato accolto: i giudici di merito hanno rigettato la non punibilità limitandosi a dire che l'imputato delinqueva dal 2004 senza specificare natura e tipologia dei precedenti e senza verificare se ricorresse l'abitualità ai sensi della giurisprudenza (almeno due reati della stessa indole). Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla questione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio su quel punto; nel resto la sentenza è stata rigettata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 285/1992, art. 100 comma 14

    Norma impiegata per inquadrare la contraffazione delle targhe; i giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie quando le targhe risultavano contraffatte, specialmente se la riproduzione era professionale e non immediatamente riconoscibile.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Regola la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando la pena massima non supera 5 anni e, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.1 (modalità, esiguità del danno/pericolo), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare compiutamente su tali elementi e di valutare l'abitualità con riferimento a reati della stessa indole.

  • Codice Penale, art. 133 comma 1

    Individua gli indici (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, ecc.) per valutare la gravità dell'offesa e la necessità della pena. La Corte ha richiamato la necessità che il giudice utilizzi questa valutazione concreta per decidere sull'art. 131-bis.

Massime di principio

  • Il "falso grossolano" si apprezza quando il contraffatto è ictu oculi riconoscibile da una persona di comune avvedutezza; se la contraffazione è eseguita professionalmente (es. materiale plastico che riproduce fedelmente la originale) non si configura il falso grossolano e resta la responsabilità penale.
  • In sede di ricorso per cassazione il vizio di motivazione per travisamento della prova richiede: identificazione dell'atto processuale, individuazione del dato probatorio incompatibile con la sentenza, prova della verità dell'elemento invocato e dimostrazione del suo decisivo incidere sulla motivazione; mere contestazioni alternative del merito sono inammissibili.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare specificamente sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno/pericolo (art. 133 c.1) e sul carattere non abituale del comportamento: la mera richiamata generica di precedenti non basta; l'ostativo presupposto dell'abitualità richiede l'accertamento di almeno due reati della stessa indole (anche commessi successivamente) o di elementi equipollenti.
  • Se il giudice di merito si limita a enunciare genericamente precedenti o uno stato di "delinquenza ininterrotta" senza dettagliare la natura dei fatti, la motivazione è insufficiente e la decisione su 131-bis può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
  • Per la difesa in casi analoghi è utile produrre e documentare elementi di buona fede (es. documenti d'acquisto del veicolo, perizie tecniche sulle targhe, prove che la targa era già montata all'acquisto, denunce antecedenti e relativi contenuti) e, se si invoca la particolare tenuità, fornire elementi che smentiscano l'abitualità (specificando natura e date dei precedenti contestati).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.