Cassazione Penale, Ordinanza n. 29697/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte di appello, sostenendo che la decisione di merito fosse errata nell'apprezzamento delle prove. Veniva inoltre dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., ma la Corte rileva che le doglianze erano generiche rispetto alla motivazione che aveva escluso il carattere arbitrario dell'accesso del curatore fallimentare, accesso che aveva provocato l'opposizione violenta dell'imputato. Ulteriori censure riguardavano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Su questi ultimi punti la Corte evidenzia che la motivazione d'appello era adeguata e non illogica; quanto alla sospensione condizionale, le deduzioni sulla difficoltà economica erano generiche e prive di riscontro probatorio; quanto alle attenuanti generiche, la censura era inammissibile perché non proposta con i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure contro la valutazione probatoria investissero profili riservati al giudice di merito e che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici. Ha inoltre ritenuto generiche o non dedotte in appello le doglianze sull'art. 393-bis c.p., sull'art. 131-bis c.p., sulla sospensione condizionale della pena e sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile perché l'accesso del curatore fallimentare non era arbitrario secondo la motivazione di merito, e quindi mancava il presupposto per l'esimente.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, con motivazione ritenuta adeguata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 132 c.p.
Richiamato solo indirettamente nel passaggio sulla commisurazione e sulla valutazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, senza specifica autonoma statuizione.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono esclusivamente il merito della valutazione probatoria sono inammissibili quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente, fondata su corrette massime di esperienza.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede che l'atto altrui sia arbitrario; se la motivazione di merito esclude tale carattere con argomentazione completa e non illogica, la censura difensiva è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile se generica.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata valorizzando gravità della condotta e intensità del dolo, purché il giudice di merito dia conto in modo espresso dei relativi profili.
- Non è ammissibile in cassazione dedurre questioni che non siano state previamente devolute con i motivi di appello, poiché il potere del giudice di appello di estendere in limiti ristretti la cognizione non esonera la parte dall'onere di specifica deduzione.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando le allegazioni difensive sulle condizioni economiche dell'imputato siano generiche e prive di supporto probatorio, e la motivazione di merito dia conto in modo non illogico anche della capacità patrimoniale dell'interessato.
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