Sentenza n. 2743/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 669/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 669/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la carta del docente, per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La sentenza, notificata al Ministero il 31 luglio 2025, era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa economica era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi 60 giorni; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina del commissario costituiva già una misura esecutiva e la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua nel caso concreto, anche considerando l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre il pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma tale misura non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 113 c.p.a.
La sentenza è resa dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza anche per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando la spettanza delle somme risulta dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'amministrazione non allega né dimostra l'avvenuto adempimento.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine, per assicurare l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua; tale valutazione può tenere conto sia della nomina del commissario ad acta sia delle peculiarità del debitore pubblico e delle cause del ritardo.
- La nomina di un commissario ad acta dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica può essere disposta senza riconoscimento di compenso, quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali.
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