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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08636/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla società il pagamento di contributi per la gestione ex ENPALS, per un importo di euro 273.153,26. In base a un verbale ispettivo, l'ente sosteneva che l'attività svolta nei locali della società dovesse essere riqualificata come attività sportiva svolta in un impianto sportivo, con conseguente assoggettamento dei lavoratori autonomi addetti ai corsi alla disciplina contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo e obbligo di versamento alla gestione ex ENPALS. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della società; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che nei locali si svolgesse prevalentemente attività estetica o di recupero motorio e che non si trattasse di impianto sportivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione dell'art. 3 del d.lgs.C.P.S. n. 708/1947, come integrato dal D.M. 15 marzo 2005 n. 17454, sostenendo che la nozione di impianto sportivo era stata erroneamente limitata dalla Corte territoriale alla struttura idonea a ospitare manifestazioni sportive o pubblico, mentre la disciplina ENPALS si applica agli addetti a impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre e sale fitness, con eventuali esenzioni soggette a rigoroso onere probatorio in capo a chi le invoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la normativa richiamata ricomprende nell'obbligo assicurativo ENPALS gli addetti a impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre e sale fitness, senza che rilevi che la struttura sia destinata anche o soltanto ad attività di spettacolo o all'accoglienza del pubblico. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere adottato una nozione restrittiva di impianto sportivo e per avere escluso l'assoggettamento contributivo in base alla natura estetica o di recupero motorio dell'attività svolta. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

    prevede l'obbligatoria iscrizione degli addetti ad impianti sportivi; la disposizione è letta come estensiva della tutela previdenziale oltre il ristretto ambito dei lavoratori dello spettacolo.

  • L. 29 novembre 1952, n. 2388

    ratifica con modificazioni il d.lgs. C.P.S. n. 708/1947.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2

    ha sostituito il comma 2 dell'art. 3, rimettendo ad atti ministeriali l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati e la ridefinizione dei gruppi dei lavoratori dello spettacolo.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17445

    ha specificato che rientrano nella tutela previdenziale gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17454

    ha rimodulato la composizione dei tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

  • art. 67 TUIR, lett. m)

    richiamato solo per affermare che l'eventuale esenzione dall'obbligo contributivo è subordinata a rigorose condizioni e che l'onere probatorio grava su chi la invoca.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Gli addetti a impianti e circoli sportivi, nonché a palestre e sale fitness, sono in via generale soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, oggi confluita nell'INPS, indipendentemente dal fatto che la struttura ospiti manifestazioni sportive aperte al pubblico o attività di spettacolo.
  • La nozione di impianto sportivo, ai fini contributivi, va intesa in modo funzionale alla pratica di attività sportiva o assimilata, e non richiede la destinazione allo spettacolo o l'apertura al pubblico indistinto.
  • Quando la legge prevede un'esenzione dall'obbligo contributivo rispetto alla regola generale di assoggettamento ENPALS, grava su chi la invoca l'onere di provarne i presupposti rigorosi.
  • La qualificazione dell'attività svolta in una struttura ai fini previdenziali non può essere risolta attribuendo rilievo decisivo alla sola prevalenza di attività estetiche o di recupero motorio, se la struttura è riconducibile a un impianto o circolo sportivo nel senso delineato dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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