Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11265/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imposizione di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 8.470,00 ritenuta profitto del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il decreto di sequestro del GIP del 23/09/2025 era stato impugnato e, in sede di riesame, il Tribunale di Avellino ha annullato il decreto perché mancava una motivazione, anche concisa, sul periculum in mora ossia sulle ragioni che rendessero concreto e attuale il rischio che la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio dellindagata. In sede di ricorso in Cassazione il Procuratore ha contestato lordinanza del riesame, sostenendo che il GIP avesse adeguatamente motivato il periculum in mora e che il Tribunale di riesame avesse erroneamente ritenuto la motivazione mancante e non integrabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore e confermato lannullamento del decreto di sequestro preventivo operato dal Tribunale di Avellino. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza a Sezioni Unite "Ellade") secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora e che non è sufficiente il richiamo generico alla natura fungibile del denaro. Inoltre la Corte ha precisato che, nel caso di totale assenza della motivazione sul periculum in mora, il tribunale del riesame non può integrare tale motivazione ma deve annullare il provvedimento per nullità. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha altresì ricordato che, essendo ricorrente la pubblica accusa, questi è esonerato dal pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di riciclaggio, indicata come titolo di illecito rispetto al quale è stato disposto il sequestro per equivalente.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede che il provvedimento contenga concisa motivazione anche sul periculum in mora quando la misura anticipa leffetto ablativo della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca e costituisce il riferimento sostanziale per la finalità del sequestro preventivo; il sequestro finalizzato alla confisca deve essere giustificato in relazione allesigenza di preservare leffetto della misura ablativa.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti dellannullamento del provvedimento da parte del tribunale nel procedimento cautelare; richiamata per il principio che l'annullamento è dovuto quando manca la motivazione o manca lautonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Rinvio alle disposizioni sul riesame e ai poteri del tribunale di annullamento; utilizzato per affermare la non integrabilità, da parte del tribunale del riesame, della motivazione totalmente mancante sul periculum in mora.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce lindispensabilità di una motivazione specifica sul periculum in mora e la negazione di automatismi che colleghino il rischio di dispersione al solo richiamo alla natura fungibile del denaro.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica, anche se concisa, sul periculum in mora: non è sufficiente un richiamo generico alla natura fungibile del denaro.
  • Se la motivazione sul periculum in mora è del tutto mancante nel provvedimento applicativo della misura reale, il tribunale del riesame non può integrare la motivazione ma deve annullare il decreto per nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 comma 9 e 324 comma 7 c.p.p.
  • Per sostenere il periculum in mora il pubblico ministero o il giudice devono indicare elementi concreti e specifici (es. indizi di imminenti atti di dispersione, segni di alienazione di beni, dinamiche patrimoniali o comportamenti dellindagato che rendano probabile la vanificazione della futura confisca) e non limitarsi a considerazioni astratte sulla fungibilità del denaro.
  • La difesa può efficacemente impugnare i sequestri a fini di confisca che si fondano solo su affermazioni generiche circa la fungibilità dei denaro; lobiettivo sarà dimostrare lassoluta genericità della prognosi di rischio di dispersione.
  • In caso di annullamento per carenza motivazionale il procedimento cautelare viene meno senza che il tribunale del riesame possa sanare la mancanza, con conseguente perdita del provvedimento ablativo fino a nuova adeguata istruttoria e motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.