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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1647 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione di documenti - Ammessa - Applicazione delle norme del codice di procedura civile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità, nel processo tributario, della produzione o acquisizione d'ufficio di documenti, in particolare di atti appartenenti a un procedimento penale e utilizzati per l'accertamento tributario. Il tema centrale è stabilire se l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 abbia eliminato ogni potere delle Commissioni tributarie di ordinare l'esibizione o l'acquisizione di documenti.

La decisione

La sentenza afferma che l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 non impedisce in modo assoluto al giudice tributario di ordinare la produzione di documenti. Su richiesta di parte, il giudice può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire un documento o altra cosa necessaria per la decisione, applicando l'art. 210, comma 1, c.p.c., nonché le ulteriori norme del codice di procedura civile richiamate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Il giudice deve inoltre considerare le prove già acquisite e quelle ottenibili, se necessarie, mediante richiesta ad altri uffici della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Ne consegue che la produzione o acquisizione degli atti del procedimento penale può essere ammessa quando rilevante e necessaria ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Consente l'applicazione, per quanto compatibili, delle norme del codice di procedura civile al processo tributario.

  • Art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992, abrogato

    La sua abrogazione non ha eliminato ogni possibilità per il giudice tributario di disporre l'acquisizione o l'esibizione di documenti, poiché tali poteri possono derivare dalle norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario.

  • Art. 3-bis, comma 5, d.l. 203/2005, convertito dalla l. 248/2005

    Ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, senza però precludere in assoluto l'acquisizione giudiziale di documenti.

  • Art. 210, comma 1, c.p.c.

    Permette al giudice, su istanza di parte, di ordinare all'altra parte o a un terzo l'esibizione di un documento o di altra cosa necessaria al processo.

  • Art. 213 c.p.c.

    Consente al giudice di richiedere d'ufficio informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione quando risultino necessari per la decisione.

  • Art. 231 c.p.c.

    È richiamato nel contesto dell'applicazione delle norme civilistiche al processo tributario, secondo quanto indicato nel testo della massima.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'abrogazione di una specifica norma che attribuiva poteri istruttori al giudice non comporta necessariamente l'eliminazione di ogni potere di acquisizione documentale, se tali poteri sono ricavabili dalle norme del codice di procedura civile richiamate dal rito tributario.
  • La richiesta di acquisizione o di esibizione deve riguardare documenti specificamente individuati o individuabili e concretamente rilevanti per la decisione; non può trasformarsi in un'attività esplorativa generica.
  • Gli atti di un procedimento penale possono essere utilizzati nel processo tributario quando siano pertinenti all'accertamento e siano ritualmente acquisiti o prodotti, ferma restando la valutazione autonoma del loro valore probatorio da parte del giudice tributario.
  • La parte che non dispone del documento dovrebbe chiedere espressamente al giudice l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. oppure la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c., spiegando la rilevanza e la necessità dell'acquisizione.
  • Il giudice deve fondare la decisione sulle prove presenti nel fascicolo e può attivarsi per acquisire ulteriori documenti solo quando ciò sia necessario per decidere la controversia, nel rispetto del contraddittorio.

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