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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 4058 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Accertamento - Transfer pricing - Onere probatorio in capo All'amministrazione finanziaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES e, in particolare, la rettifica di costi infragruppo ai sensi dell'art. 110 del d.P.R. n. 917/1986. La disciplina sul transfer pricing mira a impedire che società appartenenti allo stesso gruppo trasferiscano utili all'estero mediante l'applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni o dei servizi, sottraendoli alla tassazione italiana. Il principio affermato è che spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare lo scostamento tra il corrispettivo pattuito tra le società collegate e il valore normale dell'operazione.

La decisione

La sentenza stabilisce che, in presenza di una rettifica di costi infragruppo, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare genericamente il prezzo applicato o a richiamare l'esistenza di rapporti societari. Deve provare concretamente che il corrispettivo pattuito si discosta dal valore normale dei beni o dei servizi scambiati. In assenza di tale prova, la rettifica non può essere validamente sostenuta. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul tema dell'onere probatorio.

Norme richiamate

  • Art. 110 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma, nella disciplina del transfer pricing, consente di verificare la correttezza dei prezzi applicati nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo e mira a contrastare il trasferimento artificioso di utili verso Paesi con tassazione più bassa. L'Amministrazione finanziaria deve provare lo scostamento tra il prezzo pattuito e il valore normale.

Massime di principio

  • Nelle rettifiche di transfer pricing l'Amministrazione finanziaria ha l'onere iniziale di dimostrare, con elementi concreti, che il prezzo applicato nell'operazione infragruppo non corrisponde al valore normale o al principio di libera concorrenza.
  • La semplice appartenenza delle società allo stesso gruppo non è sufficiente, da sola, a giustificare una rettifica dei costi o dei ricavi.
  • Il contribuente deve comunque collaborare e fornire documentazione idonea a dimostrare la natura, le condizioni economiche e la coerenza dell'operazione infragruppo, soprattutto mediante contratti, analisi comparabili e documentazione sui prezzi di trasferimento.
  • In situazioni analoghe, la validità dell'accertamento dipende dalla concreta dimostrazione dello scostamento rispetto al valore normale, non da presunzioni generiche fondate soltanto sui rapporti di controllo o collegamento societario.

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