Cassazione Civile, Ordinanza n. 02821/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente con mansioni tecniche, a seguito di due contestazioni: la prima relativa alla presunta omessa verifica dell’impiego di un fissativo presso un cliente e alla richiesta di emissione di una fattura non corrispondente al reale impiego del materiale, funzionale all’attivazione di una polizza assicurativa; la seconda relativa all’uso del telepass aziendale per fini extralavorativi e ad anomalie nelle annotazioni delle giornate di trasferta/presenza. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto provati i fatti della prima contestazione e idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, mentre i fatti della seconda contestazione, pur non autonomamente espulsivi, potevano concorrere nella valutazione complessiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/per relationem eccessivamente aderente alla fase sommaria; 2) violazione delle norme sul licenziamento disciplinare e omessa pronuncia sulla tardività della contestazione; 3) e 4) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che i fatti addebitati non fossero stati provati; 5) deduzione del carattere ritorsivo del licenziamento e contestazione del concorso tra i due addebiti; 6) violazione dell’art. 18 Statuto dei lavoratori per mancata reintegrazione, assumendo l’insussistenza del fatto contestato e quindi il diritto alla tutela reintegratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza d’appello fosse nulla per motivazione apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva svolto un autonomo esame critico delle risultanze processuali e delle doglianze delle parti, non limitandosi a recepire la decisione della fase sommaria. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto, perché diretti in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, oltre che formulati in modo promiscuo e con censure eterogenee. Ha infine ritenuto inammissibile anche il sesto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva espressamente deciso sul reclamo incidentale del lavoratore, rigettandolo dopo aver accolto il reclamo principale del datore di lavoro e ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non esprime un autonomo processo deliberativo; è invece valida se la Corte d’appello svolge un effettivo esame critico delle doglianze e delle risultanze di causa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era effettiva e non apparente.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente attiene al n. 4; le censure che mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.
art. 2106 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di legittimità della sanzione disciplinare, ma il ricorso è stato rigettato/inammissibile nei motivi che miravano a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 7 L. 300/1970
Invocato per la disciplina della contestazione disciplinare; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo di tardività perché la censura era incentrata su una diversa lettura dei fatti.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito rigetti espressamente il reclamo incidentale e ne dia conto in motivazione.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente lo ha invocato per contestare l’onere probatorio, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché risolventesi in una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Non consente in cassazione di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove testimoniali e documentali.
art. 18 L. 300/1970
La richiesta di tutela reintegratoria è stata respinta perché il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa; la Corte di cassazione ha confermato il rigetto.
art. 1 L. 92/2012
Richiamato quale base del rito applicato alla controversia in materia di licenziamento, ma senza incidere sull’esito del giudizio di legittimità.
artt. 50 e 51 CCNL Chimici
Richiamati per sostenere che il secondo addebito fosse sanzionabile solo in via conservativa; la Corte ha riportato la valutazione della Corte d’appello secondo cui esso non era autonomamente espulsivo ma poteva concorrere nella valutazione del vincolo fiduciario.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza d’appello non è nulla per motivazione apparente quando, pur richiamando passaggi della decisione di primo grado o della fase sommaria, risulti che il giudice di secondo grado abbia svolto un autonomo esame delle ragioni di gravame e delle prove.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio processuale in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio e delle deposizioni testimoniali.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito abbia espressamente respinto la domanda o l’impugnazione, anche sintetizzando in motivazione le ragioni del rigetto.
- In materia di licenziamento disciplinare, fatti ulteriori non necessariamente espulsivi possono concorrere, insieme ad altri addebiti, nella valutazione complessiva della lesione del vincolo fiduciario, se il giudice di merito ne accerti la rilevanza nel quadro unitario della condotta.
- La tutela reintegratoria è esclusa quando il giudice di merito accerti la sussistenza del fatto contestato e la sua idoneità a integrare giusta causa di licenziamento; in cassazione non può essere rivalutato tale accertamento se la censura mira solo a contestare il merito della prova.
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