Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32354/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo notificato dall'INPS, con cui l'Istituto aveva contestato al Centro la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per debiti contributivi della società cooperativa operante presso la struttura nel periodo maggio 2007-settembre 2009, per un importo iniziale indicato in euro 274.810. Il Tribunale aveva accolto il ricorso del Centro e rigettato la riconvenzionale dell'INPS, ritenendo inefficace la pretesa perché era decorso il termine biennale dalla cessazione dell'appalto. In sede di rinvio, invece, la Corte d'appello di Torino ha accolto l'appello dell'INPS e ha condannato il Centro al pagamento di euro 301.193,14 comprensivi di sanzioni civili e interessi. Il Centro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe condannato per una somma superiore a quella della domanda riconvenzionale originaria richiamata dall'INPS; 2) violazione degli artt. 437 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte acquisito d'ufficio un documento non prodotto prima, contenente un elenco di dipendenti delle cooperative operanti presso il Centro; 3) vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché quel documento sarebbe stato privo di specificità, trattandosi solo di un elenco di lavoratori senza indicazione dei periodi e della durata dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata riproduzione/indicazione dell'atto processuale su cui la censura si fondava, richiamando i requisiti di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva legittimamente acquisito il documento ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., trattandosi di documento esibito da un teste e valutabile d'ufficio in presenza di ulteriori elementi istruttori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, non essendo configurato un omesso esame di un fatto decisivo ma solo una contestazione sul valore probatorio del documento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    responsabilità solidale; termine di due anni dalla cessazione dell'appalto

    Il termine biennale previsto dalla norma non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, che restano soggetti alla sola prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non è adeguatamente specificata e non è riprodotto nel ricorso l'atto processuale su cui si fonda.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre con precisione gli atti e documenti su cui si fondano le censure, con la loro collocazione processuale e fascicolare; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso devono essere specificamente prodotti o localizzati secondo le regole del giudizio di legittimità.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha chiarito che il documento era stato acquisito non in base a tale norma bensì ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c.

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione di documenti esibiti da un testimone quando le risultanze di causa offrano già significativi elementi di indagine.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale, ma non conduce all'accoglimento delle censure quando si contesti solo il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione coincide solo con la mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione, cioè con la sua carenza costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale, non ne indica specificamente la collocazione nei fascicoli e non ne consente l'esame diretto secondo gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Nel rito del lavoro il giudice può acquisire d'ufficio documenti esibiti da un testimone, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., quando il materiale istruttorio già acquisito offra elementi significativi di indagine; tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se correttamente motivato.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove né la contestazione della maggiore o minore attendibilità del materiale istruttorio.
  • La denuncia di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. richiede una puntuale allegazione del contenuto della domanda e del suo confronto con il decisum; una mera contrapposizione tra importi indicati non basta a fondare l'accoglimento del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.