Cassazione Civile, Ordinanza n. 32354/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo notificato dall'INPS, con cui l'Istituto aveva contestato al Centro la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per debiti contributivi della società cooperativa operante presso la struttura nel periodo maggio 2007-settembre 2009, per un importo iniziale indicato in euro 274.810. Il Tribunale aveva accolto il ricorso del Centro e rigettato la riconvenzionale dell'INPS, ritenendo inefficace la pretesa perché era decorso il termine biennale dalla cessazione dell'appalto. In sede di rinvio, invece, la Corte d'appello di Torino ha accolto l'appello dell'INPS e ha condannato il Centro al pagamento di euro 301.193,14 comprensivi di sanzioni civili e interessi. Il Centro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe condannato per una somma superiore a quella della domanda riconvenzionale originaria richiamata dall'INPS; 2) violazione degli artt. 437 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte acquisito d'ufficio un documento non prodotto prima, contenente un elenco di dipendenti delle cooperative operanti presso il Centro; 3) vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché quel documento sarebbe stato privo di specificità, trattandosi solo di un elenco di lavoratori senza indicazione dei periodi e della durata dei rapporti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata riproduzione/indicazione dell'atto processuale su cui la censura si fondava, richiamando i requisiti di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva legittimamente acquisito il documento ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., trattandosi di documento esibito da un teste e valutabile d'ufficio in presenza di ulteriori elementi istruttori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, non essendo configurato un omesso esame di un fatto decisivo ma solo una contestazione sul valore probatorio del documento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
responsabilità solidale; termine di due anni dalla cessazione dell'appalto
Il termine biennale previsto dalla norma non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, che restano soggetti alla sola prescrizione.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è inammissibile se non è adeguatamente specificata e non è riprodotto nel ricorso l'atto processuale su cui si fonda.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre con precisione gli atti e documenti su cui si fondano le censure, con la loro collocazione processuale e fascicolare; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso devono essere specificamente prodotti o localizzati secondo le regole del giudizio di legittimità.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha chiarito che il documento era stato acquisito non in base a tale norma bensì ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c.
art. 421, comma 2, c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione di documenti esibiti da un testimone quando le risultanze di causa offrano già significativi elementi di indagine.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale, ma non conduce all'accoglimento delle censure quando si contesti solo il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione coincide solo con la mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione, cioè con la sua carenza costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale, non ne indica specificamente la collocazione nei fascicoli e non ne consente l'esame diretto secondo gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
- Nel rito del lavoro il giudice può acquisire d'ufficio documenti esibiti da un testimone, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., quando il materiale istruttorio già acquisito offra elementi significativi di indagine; tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se correttamente motivato.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove né la contestazione della maggiore o minore attendibilità del materiale istruttorio.
- La denuncia di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. richiede una puntuale allegazione del contenuto della domanda e del suo confronto con il decisum; una mera contrapposizione tra importi indicati non basta a fondare l'accoglimento del motivo.
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