Sentenza del 20/11/2015 n. 23751 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - Decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c.- Efficacia soggettivamente parziale - Successiva istanza da una delle parti non coinvolte nell'estinzione - Termine perentorio - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva annullato gli avvisi IRPEF relativi all'anno 2002. La pretesa fiscale riguardava una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno agricolo acquistato nel 1989 con patto di riservato dominio e rivenduto nel 2002. L'Ufficio sosteneva che il quinquennio dovesse decorrere dal pagamento dell'ultima rata, avvenuto nel 2002, momento in cui si era trasferita la piena proprietà, e che quindi la vendita fosse imponibile. Contestava inoltre la valutazione dei costi sostenuti dalle contribuenti, ritenuti dalla CTR superiori al prezzo di vendita. In via preliminare, la contribuente U.I. sosteneva l'inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, perché presentata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 391 c.p.c.
La decisione
La Corte ha escluso che il decreto presidenziale di estinzione avesse riguardato anche U.I., poiché la definizione agevolata concerneva soltanto P.A.N. e P.B.A. L'istanza dell'Agenzia per la prosecuzione del giudizio nei confronti di U.I. non era quindi soggetta al termine perentorio di dieci giorni, trattandosi di una richiesta volta a far proseguire una causa non estinta e non a rimuovere un effetto estintivo. Nel merito, il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile, poiché denunciava come violazione di legge una contestazione relativa alla valutazione delle prove documentali e avrebbe eventualmente dovuto essere proposta come vizio motivazionale, oltre a non essere autosufficiente. Poiché la sentenza di merito era comunque sorretta da una ratio autonoma non validamente impugnata, anche il primo motivo è risultato privo di interesse. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile; quello incidentale condizionato delle contribuenti è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi e 400 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
"istanza di fissazione d'udienza" entro il termine perentorio di dieci giorni
Il termine di dieci giorni si applica quando la parte intende contestare e rimuovere l'effetto estintivo prodotto dal decreto presidenziale. Non si applica, invece, quando il decreto ha estinto il processo solo nei confronti di alcune parti e l'istanza mira semplicemente a far proseguire il giudizio nei confronti delle parti non coinvolte nell'estinzione.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
È richiamata la possibilità generale di rimessione in termini, quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte.
Art. 1523 c.c.
Nella vendita con riserva di proprietà, il trasferimento della proprietà si verifica con il pagamento dell'ultima rata. Ai fini della plusvalenza immobiliare, il momento dell'acquisto della piena proprietà può quindi essere distinto dal momento in cui l'acquirente viene immesso nel possesso del bene.
Art. 81, comma 1, lett. b), TUIR, testo ratione temporis
"plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni"
La norma assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione, entro cinque anni dall'acquisto, della proprietà o di diritti reali su immobili, salvo le ipotesi espressamente escluse.
Art. 82, comma 1, TUIR, testo ratione temporis
"differenza tra i corrispettivi percepiti ... ed il prezzo di acquisto ... aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"
La plusvalenza si determina confrontando il corrispettivo di vendita con il prezzo di acquisto e i costi inerenti. L'Amministrazione deve provare la differenza positiva, mentre il contribuente deve documentare i costi che riducono o eliminano la plusvalenza.
Art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il criterio generale dell'onere della prova: chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti modificativi o impeditivi deve provarli. Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto assolto l'onere documentale della contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda errori nell'interpretazione o applicazione della norma; la contestazione della ricostruzione delle prove e dei fatti appartiene invece, nei limiti consentiti, al vizio motivazionale. Non è possibile dedurre un errore di valutazione probatoria come violazione di legge.
Massime di principio
- Quando un decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. dichiara l'estinzione solo nei confronti di alcune parti, occorre interpretare il provvedimento considerando congiuntamente dispositivo e motivazione per determinarne l'effettivo ambito soggettivo.
- L'istanza presentata dalla parte non coinvolta nell'estinzione per ottenere la prosecuzione del giudizio non è soggetta al termine perentorio di dieci giorni, perché non contesta un'estinzione già prodotta ma sollecita il normale corso di una causa ancora pendente.
- Il termine di dieci giorni opera invece quando la parte intende eliminare un effetto estintivo che il decreto ha effettivamente prodotto anche nei suoi confronti.
- Nel ricorso per cassazione devono essere impugnate tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione; la mancata censura anche di una sola di esse rende inutili o inammissibili le doglianze sulle altre.
- La contestazione della valutazione di documenti e fatti non può essere formulata genericamente come violazione di legge: occorre individuare il corretto vizio processuale e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.
- Nella vendita con riserva di proprietà bisogna distinguere tra l'immissione nel possesso o l'acquisto di una situazione giuridica assimilabile a un diritto reale di godimento e l'acquisto della piena proprietà con il pagamento dell'ultima rata; ai fini fiscali, il momento rilevante dipende dalla specifica norma impositiva.
- La documentazione dei costi inerenti all'immobile può ridurre o azzerare la plusvalenza, ma il contribuente deve conservarla e produrla in modo specifico e verificabile.
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