Cassazione Penale, Sentenza n. 5193/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato l'esistenza di un sodalizio dedito alla contraffazione e commercializzazione di biglietti per eventi (marzo 2010 - settembre 2011) e li aveva condannati per reati vari (associazione per delinquere, ricettazione, furto aggravato, ecc.). Le censure principali riguardano: carenza e illogicità della motivazione in ordine al reato associativo (art. 416 c.p.), insufficienza delle prove per la ricettazione (art. 648 c.p.), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), erronea qualificazione giuridica di furto vs appropriazione indebita (art. 624 e art. 646 c.p.), mancato riconoscimento della particolare tenuità (art. 648, comma 4 c.p.), questioni di prescrizione e richieste di riconsiderazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché reiterativi delle censure di merito e non attinenti a vizi di diritto valutabili in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del sodalizio, sulla partecipazione individuale degli imputati, sulla prova indiziaria della ricettazione e sulla valutazione delle attenuanti e della recidiva. Le statuizioni di merito (condanne, assoluzioni parziali e declaratorie di estinzione per prescrizione già pronunciate in appello) sono confermate nella parte non già estinta; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende (liquidata in euro 3.000 ciascuno). Nulla viene liquidato alla parte civile in questa sede.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Il reato associativo richiede un'organizzazione anche minima, la consapevolezza dei partecipanti di far parte di un sodalizio durevole e la disponibilità a operare per un programma criminoso indeterminato nel tempo; la Corte ha ritenuto tali elementi provati anche per inferenza dalle condotte e dalle intercettazioni.
art. 648 cod. pen.
Per la ricettazione la mancata giustificazione del possesso di beni provenienti da reato costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita; inoltre l'acquisto è configurabile anche senza la materiale traditio.
art. 648, comma 4 cod. pen.
La causa di particolare tenuità è valutata restrittivamente: la numerosità dei beni, l'organizzazione e i profitti escludono la tenuità nelle fattispecie esaminate.
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche richiedono motivazione specifica; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato in presenza di pregresse condanne e pervicacia nel reato.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha esercitato il suo ampio potere discrezionale nella scelta della misura, motivando sinteticamente gli elementi rilevanti.
art. 99 cod. pen.
Riguarda la recidiva: la Corte ha applicato l'aumento per recidiva sulla base di precedenti definitivi e della continuità criminosa, motivazione ritenuta corretta.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; la giurisprudenza richiamata conferma che il dipendente di vettore che si impossessa della cosa affidatagli integra il reato di furto.
art. 646 cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto applicabile il reato di furto rispetto alla condotta dei dipendenti vettori e non l'appropriazione indebita.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità o messa alla prova: la Cassazione ha osservato che la relativa richiesta non era stata proposta e dunque non doveva essere motivata dalla Corte d'appello.
art. 163 cod. pen.
Riguarda l'affidamento in prova: la Corte segnala che l'onere difensivo è di indicare quali condanne non producono effetti penali ai fini della recidiva, anche in caso di affidamento concluso positivamente.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non è luogo per una nuova valutazione dei fatti: i ricorsi che ripropongono mera rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Per configurare l'associazione per delinquere occorre dimostrare, anche per via indiziaria, un vincolo durevole e una struttura organizzativa, la semplice ripetizione di illeciti non basta salvo elementi di coordinamento e continuità.
- La ricettazione può essere provata per inferenza: la mancata giustificazione del possesso di beni sospetti e le modalità di acquisizione/cessione possono fondare la responsabilità anche senza sequestro materiale.
- Le attenuanti di particolare tenuità sono applicate restrittivamente quando ricorrono elementi di organizzazione, numerosità dei beni o profitto significativo; la loro esclusione deve essere motivata sul caso concreto.
- L'applicazione della recidiva richiede indicazione chiara dei precedenti rilevanti e della loro efficacia; è onere della difesa spiegare perché taluni precedenti non debbano produrre effetti.
- La qualificazione giuridica della condotta (furto vs appropriazione indebita) dipende dalla sussistenza di disponibilità autonoma della cosa: il dipendente vettore che si impossessa della merce è normalmente inquadrato nel furto.
- In appello e cassazione sono decisive la coerenza logica e la completezza della motivazione di merito: argomentazioni esaustive della Corte d'appello sulla ricostruzione dei ruoli e delle prove rendono i ricorsi per cassazione difficilmente ammissibili.
- Le eccezioni processuali di prescrizione o estinzione sopravvenute dopo la sentenza di appello devono essere valutate secondo i termini di maturazione; la loro rilevanza può essere preclusa se sopravvenute dopo la pronuncia impugnata.
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