Cassazione Civile, Ordinanza n. 22541/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di manutenzione e adattamento di un capannone da destinare ad ambulatorio. L'appaltatrice aveva eseguito i lavori e, dopo il pagamento di vari stati di avanzamento senza riserve, aveva chiesto il pagamento di ulteriori importi per maggiori lavorazioni e dei relativi interessi legali e moratori, assumendo che il credito residuo fosse esigibile già dall'ultimazione dei lavori nel 1999 e che il ritardo nella formalizzazione del certificato di regolare esecuzione fosse imputabile alla committente. La società ricorrente ha dedotto, in cassazione, due motivi: 1) violazione delle norme sulla transazione, sostenendo che gli accordi intervenuti tra le parti e la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione avrebbero integrato una transazione valida anche nel contesto dell'appalto pubblico; 2) violazione della disciplina sul certificato di regolare esecuzione e sugli interessi moratori, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dall'ultimazione delle opere, poiché il ritardo nel rilascio del certificato non le era imputabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito, attività preclusa in sede di legittimità salvo il caso di errata valutazione di prove legali. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato che la consegna dell'opera e il perfezionamento degli adempimenti procedurali rilevanti erano avvenuti nel 2011, sicché non era dovuta la corresponsione di interessi per il periodo anteriore; ha poi richiamato l'accertamento secondo cui il pagamento era stato eseguito a tacitazione di ogni credito per i lavori oggetto del certificato, escludendo ulteriori pretese. Il ricorso incidentale condizionato della committente è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1965 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura transattiva dell'accordo, ma la Corte non ha ravvisato una valida transazione idonea a fondare ulteriori crediti.
art. 239 D.Lgs. 163/2006
Invocato quale disciplina della composizione delle controversie in materia di appalti pubblici; la Corte ha rilevato il mancato rispetto della procedura e della forma scritta richiesta per una transazione con ente pubblico.
art. 208 DPR 554/1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il ritardo nella emissione del certificato di regolare esecuzione; la Corte non ha accolto la censura perché ha valorizzato l'accertamento di fatto sulla tempistica di consegna e perfezionamento della procedura.
art. 237 DPR 207/2010
Richiamato insieme alle norme sul certificato di regolare esecuzione, senza che la Corte ne traesse un principio favorevole alla ricorrente.
artt. 133 e 141 D.Lgs. 163/2005
Invocati per sostenere la debenza di interessi e garanzie nell'appalto; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze alla luce degli accertamenti di merito.
artt. 143-144 DPR 207/2010
Richiamati in tema di collaudo/certificato di regolare esecuzione e pagamento del saldo; non hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002
Invocati per gli interessi moratori da ritardato pagamento, ma la Corte ha escluso la fondatezza della pretesa nel caso concreto.
art. 116 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che la critica alla valutazione delle risultanze probatorie è devoluta al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento del contenuto negoziale, della volontà delle parti e della sussistenza di un accordo transattivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità.
- In materia di appalti pubblici, la valida transazione con l'ente richiede il rispetto della disciplina speciale e della forma scritta ad substantiam; non sono sufficienti comportamenti concludenti o mere sottoscrizioni prive di un effettivo incontro di volontà nelle forme prescritte.
- Le doglianze che si risolvono nella contestazione della valutazione delle prove o dell'apprezzamento dei documenti non sono ammissibili come vizi di legittimità quando non sia dedotta l'erronea considerazione di prove legali.
- La decorrenza di interessi e accessori su crediti da appalto va collegata agli accertamenti di fatto sul momento in cui il credito è divenuto esigibile secondo la procedura contrattuale e amministrativa applicabile; se il giudice di merito accerta una consegna o un perfezionamento procedurale successivo, non è possibile pretendere accessori per il periodo anteriore.
- Quando il pagamento è stato effettuato a tacitazione di ogni credito relativo ai lavori oggetto del certificato, non residua un ulteriore diritto al corrispettivo, salvo specifica prova di un diverso e autonomo credito.
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