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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31594/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare emesso nei confronti di un indagato per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per alcuni episodi di detenzione e cessione di droga. Il GIP aveva applicato la custodia in carcere; il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza e confermato la misura. Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo, sostenendo che il giudice del riesame avesse desunto la partecipazione solo da episodi di concorso in reati-fine e non da una stabile messa a disposizione dell'attività delittuosa in favore del sodalizio; secondo la difesa, le condotte di trasporto e consegna della sostanza non bastavano a dimostrare l'affectio societatis e l'inserimento organico nell'associazione; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere, contestando che il pericolo di recidiva fosse stato desunto solo dalla gravità del titolo di reato e richiamando la giurisprudenza che collega la prognosi di pericolosità, nei reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990, alla possibile reiterazione di delitti espressivi della stessa professionalità e inserimento criminale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata e chiedeva una rivalutazione del materiale indiziario non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per il reato associativo in materia di stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero concorso in singoli episodi: una struttura organizzata stabile e la volontaria, consapevole realizzazione di attività funzionali a un effettivo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo non illogico l'inserimento organico dell'indagato nell'associazione, valorizzando intercettazioni e plurimi episodi in cui l'indagato si era posto a disposizione del capo del sodalizio per trasporto, recupero, distribuzione e cessione della droga, anche "per conto del gruppo". Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso inammissibile per aspecificità, risolvendosi nella mera citazione di massime giurisprudenziali senza confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha altresì osservato che il riesame aveva correttamente applicato la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un quid pluris rispetto al mero concorso in singoli reati-fine, ossia l'inserimento in una struttura organizzata stabile e un contributo operativo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come norma incriminatrice dei reati-fine di detenzione/cessione di stupefacenti contestati in concorso

  • art. 110 c.p.

    richiamato per descrivere il concorso di persone nei reati-fine di stupefacenti, distinto dalla partecipazione associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    il Tribunale del riesame avrebbe fatto corretta applicazione della doppia presunzione relativa in tema di esigenze cautelari, non superata da elementi difensivi

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza che vi sia ragione di ritenere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti cautelari è inammissibile il motivo che si traduce nella richiesta di una diversa lettura del compendio indiziario o nella rivalutazione del merito, perché alla Cassazione non compete sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è integrata dalla mera esecuzione di singoli trasporti o cessioni di droga, né dalla semplice disponibilità verso un singolo associato, anche se apicale; occorre la volontaria e consapevole realizzazione di attività concretamente funzionali e apprezzabili come contributo operativo all'organizzazione e al suo rafforzamento.
  • Per distinguere il concorso di persone nei reati-fine dalla partecipazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rileva l'elemento organizzativo: l'associazione implica una struttura stabile e un programma criminoso unitariamente perseguito, non il solo accordo occasionale.
  • In tema di motivi di ricorso, il difetto di specificità ricorre quando la doglianza non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata o si limita a richiamare principi giurisprudenziali astratti senza applicarli al caso concreto.
  • In materia cautelare, la prognosi di pericolosità va valutata alla luce degli elementi probatori acquisiti e, nei reati associativi in materia di stupefacenti, la difesa deve offrire elementi concreti idonei a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCustodia cautelare
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

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