Cassazione Civile, Ordinanza n. 31494/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un cliente aveva rilevato che nel proprio dossier titoli risultavano acquistate, in tre diverse date del 1998, obbligazioni dello Stato argentino per un importo complessivo rilevante, pur sostenendo di non avere mai impartito ordini di acquisto. Agì quindi contro la banca intermediaria chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto e, in subordine, la risoluzione dei contratti per inadempimento della banca, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non rispettato l’obbligo di registrazione degli ordini su supporto magnetico. La Corte d’appello, invece, accolse l’impugnazione della banca, ritenendo che per quel periodo la registrazione telefonica fosse stata prorogata e che gli ordini risultassero provati dalle annotazioni di cassa; respinse inoltre l’appello incidentale del cliente sulla nullità e sulla risoluzione, escludendo sia l’invalidità per violazione degli obblighi informativi sia la rilevanza causale della mancata consegna del documento sui rischi generali, valorizzando anche la pregressa esperienza dell’investitore e la diversificazione del portafoglio. In cassazione il cliente propose sette motivi: contestò l’introduzione in appello della questione sulla proroga Consob e l’assenza dei presupposti transitori; denunciò la violazione delle norme regolamentari e dell’art. 2697 c.c. sulla pretesa nullità per mancata registrazione; censurò l’interpretazione del contratto-quadro che, a suo dire, limitava la forma scritta ai soli titoli di Stato italiani; dedusse che la violazione degli obblighi informativi dovesse comportare nullità virtuale ex art. 1418 c.c.; lamentò che la Corte territoriale non avesse valutato la gravità dell’omessa consegna del documento informativo ai fini della risoluzione; e infine contestò, come censure di merito, sia l’adeguatezza dell’informazione resa sia la valutazione di adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, ritenendo errata la motivazione con cui la Corte d’appello aveva escluso il rilievo dell’omessa consegna del documento generale sui rischi degli investimenti sulla sola base della mancata incidenza causale sulla scelta del cliente. Ha chiarito che la verifica della non scarsa importanza dell’inadempimento, ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c., è distinta dall’accertamento del nesso causale e che tale valutazione era stata omessa o comunque non adeguatamente motivata. Sono stati invece respinti i primi quattro motivi, perché la registrazione degli ordini telefonici non è requisito di forma a pena di nullità ma mero dovere di comportamento dell’intermediario; perché l’interpretazione della clausola del contratto-quadro era plausibile e incensurabile; e perché la violazione degli obblighi informativi non determina nullità del contratto o dei singoli ordini, ma solo responsabilità o, nei casi pertinenti, risoluzione. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare un riesame del merito e delle valutazioni di fatto compiute dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
La censura sulla decisione di merito è stata ritenuta infondata perché il giudice deve applicare d'ufficio la norma pertinente alla fattispecie concreta.
art. 345 c.p.c.
È stato escluso che la Corte d'appello avesse indebitamente introdotto un fatto nuovo, trattandosi di questione giuridica rilevabile d'ufficio.
art. 384 c.p.c.
È stata richiamata la possibilità di correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto-quadro è stata valutata secondo il criterio letterale e ritenuta plausibile.
art. 1370 c.c.
La regola contra stipulatorem non è stata applicata perché l'interpretazione letterale della clausola è stata ritenuta già univoca o comunque plausibile.
art. 1418 c.c.
La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non è stata ritenuta idonea a determinare nullità virtuale dei contratti di investimento.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento è configurabile quando la violazione degli obblighi dell'intermediario riguardi le operazioni di investimento eseguite in base al contratto-quadro.
art. 1455 c.c.
Ai fini della risoluzione occorre valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento, accertamento distinto dal nesso causale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di onere probatorio sulla validità e sul rispetto delle regole di esecuzione degli ordini.
art. 18 d.lgs. n. 415/96
Norma richiamata quale disciplina dei servizi di investimento e degli obblighi dell'intermediario.
art. 5 reg. Consob n. 10943/97
Richiamato come fonte degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario.
art. 28 reg. Consob n. 11522/98
È stato ritenuto che la sua violazione non produca nullità ma possa avere conseguenze risarcitorie o risolutorie.
art. 29 reg. Consob n. 11522/98
Richiamato per la valutazione di adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente.
art. 23, comma 6, TUF
Richiamato quale disposizione successiva che conferma il quadro degli obblighi informativi e della loro rilevanza.
art. 6 reg. Consob n. 10934/97
Richiamato in tema di adeguatezza dell'operazione di investimento in rapporto al profilo del cliente.
delibera Consob n. 11254/98
È stata considerata come fonte della proroga dell'obbligo di registrazione degli ordini telefonici fino al 31.12.1998, con condizioni transitorie.
Massime di principio
- Nel settore dell'intermediazione finanziaria, la registrazione degli ordini telefonici prevista dalla normativa regolamentare non integra un requisito di forma del contratto o dell'ordine a pena di nullità, ma un dovere di comportamento dell'intermediario; la sua violazione non incide sulla validità dell'atto negoziale.
- La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non determina, di regola, nullità virtuale del contratto-quadro o dei singoli ordini di investimento; può invece fondare responsabilità risarcitoria e, se riferita alle operazioni eseguite in esecuzione del contratto, anche risoluzione per inadempimento.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, il giudice deve distinguere tra nesso causale della violazione rispetto alla scelta dell'investitore e giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; si tratta di valutazioni autonome.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è incensurabile in cassazione quando sia sorretta da un canone letterale plausibile e coerente; la regola contra stipulatorem opera solo in presenza di reale dubbio interpretativo.
- Le censure che investono la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento, della rischiosità dell'operazione e dell'effettiva informazione resa al cliente, se mirano a ottenere un nuovo esame dei fatti, sono inammissibili in sede di legittimità.
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