Sentenza n. 2438/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato costituito dalla sentenza n. 5356/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Visconti, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 4026/2023, pubblicata in data 21/09/2023 e notificata il 08/10/2023, passata in giudicato; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero alla relativa attivazione per l'importo complessivo di 2.500 euro. Nonostante la rituale intimazione, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha accolto anche la richiesta di penalità di mora, individuando come parametro l'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore, e cessa con l'eventuale insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato al pagamento del compenso del commissario, quantificato in 500 euro, e delle spese di lite, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore
La penalità di mora ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; decorre soltanto dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede e disciplina il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l'amministrazione, ritualmente intimata, non vi ha dato esecuzione entro il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione l'integrale e puntuale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente i relativi oneri.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; salvo diversa valutazione motivata, può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento precedente, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento dell'obbligo, se anteriore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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