Sentenza n. 372/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane n. 333-A/U.C./-OMISSIS-+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, di risposta implicitamente negativa all'istanza di computo, ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per Allievo aspirante vice commissario di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia e di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale recante risposta implicitamente negativa all'istanza di computo del corso quadriennale per allievi vice commissari ai fini dell'anzianità di servizio e dei diritti pensionistici e previdenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già frequentatori del corso quadriennale per allievi vice commissari disciplinato dal d.P.R. n. 341/1982, hanno chiesto l'annullamento della nota ministeriale che aveva negato il computo gratuito dell'intero periodo di corso nell'anzianità di servizio e ai fini pensionistici e previdenziali. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 55 e 59 della l. n. 121/1981 e degli artt. 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del d.P.R. n. 341/1982, sostenendo che la disciplina del corso, il trattamento economico, l'applicazione di ritenute previdenziali e assistenziali, le disposizioni sulle dimissioni, sull'espulsione, sulla pensione privilegiata e sull'obbligo di permanenza in servizio dimostrassero l'esistenza di un rapporto di servizio già durante la frequenza. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), della l. n. 124/2015 e dell'art. 45 del d.lgs. n. 95/2017, anche in relazione all'art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010, invocando il principio di equiordinazione del personale delle forze di polizia. In via subordinata hanno prospettato l'illegittimità costituzionale degli artt. 55 e 59 della l. n. 121/1981, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., lamentando la disparità di trattamento rispetto agli allievi già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, collocati in aspettativa, e rispetto agli appartenenti alle altre forze di polizia. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. La controversia riguarda una pretesa inerente al rapporto di pubblico impiego non privatizzato e, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a., è competente inderogabilmente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio dei dipendenti; il fatto che sia impugnato un atto ministeriale non radica automaticamente la competenza del TAR Lazio, poiché la controversia non riguarda direttamente l'esercizio statale del potere ma il riconoscimento di una posizione connessa al rapporto di servizio. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l'equiparazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 341/1982 abbia portata specifica e limitata all'assolvimento degli obblighi di leva, senza estendersi agli effetti economici, di anzianità e previdenziali. La frequenza del corso costituisce una modalità formativa e selettiva sostitutiva dell'ordinaria procedura concorsuale: durante il corso l'allievo non è ancora dipendente statale, poiché l'immissione nel ruolo dei commissari si perfeziona solo dopo il completamento del corso e il superamento dell'esame finale. Manca quindi una prestazione lavorativa resa in favore dello Stato e, conseguentemente, il presupposto dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che consente il computo dei servizi prestati in qualità di dipendente statale. Il trattamento economico e l'applicazione delle ritenute previdenziali non modificano la natura formativa del rapporto; analogamente, la pensione privilegiata prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 341/1982 ha funzione indennitaria per gli infortuni occorsi durante il corso, mentre l'obbligo quinquennale di permanenza previsto dall'art. 21 opera solo dopo il superamento dell'esame finale e l'inserimento nel ruolo. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Non sussiste un tertium comparationis omogeneo tra gli allievi esterni, non ancora dipendenti, e quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, i quali frequentano il corso in aspettativa nell'ambito di un rapporto di lavoro preesistente. Il riferimento agli appartenenti alle altre forze di polizia è stato giudicato generico e privo dell'indicazione dei regimi normativi comparati. Quanto agli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e all'art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, relativi al riscatto dei periodi di studio, il TAR ha escluso la rilevanza della questione, poiché la domanda riguardava il computo del corso in sé e non degli anni necessari al conseguimento della laurea; inoltre, nel corso disciplinato dal d.P.R. n. 341/1982 la laurea non costituiva requisito di accesso. Le censure riferite agli artt. 36, 38 e 97 Cost. sono state ritenute manifestamente infondate per le medesime ragioni. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, commi 2 e 3, c.p.a.
Nelle controversie relative a pretese inerenti al rapporto di pubblico impiego non privatizzato è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente; la competenza del TAR Lazio per gli atti statali non opera quando l'impugnazione riguarda una pretesa inerente al rapporto di lavoro.
art. 55 l. n. 121/1981
L'assunzione dei commissari di polizia avviene: a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 58.
La frequenza dell'Istituto costituisce un percorso di accesso alla carriera il cui perfezionamento e la conseguente immissione in ruolo avvengono solo dopo l'esito positivo del corso e dell'esame finale.
art. 59 l. n. 121/1981
Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi.
La previsione di un trattamento economico per gli allievi non attribuisce, da sola, natura di rapporto di servizio alla frequenza del corso.
art. 11 d.P.R. n. 341/1982
Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.
L'equiparazione prevista dalla disposizione è specifica e non può essere interpretata estensivamente come equiparazione generale al servizio prestato; in particolare, non comporta il computo automatico del corso ai fini economici e previdenziali.
art. 15 d.P.R. n. 341/1982
Lo status di dipendente pubblico si perfeziona dopo il completamento del corso quadriennale e il superamento dell'esame finale.
art. 20 d.P.R. n. 341/1982
La pensione privilegiata prevista per gli allievi dimessi per infermità o lesioni ha natura indennitaria e non dimostra l'esistenza di un rapporto di servizio durante la frequenza del corso.
art. 21 d.P.R. n. 341/1982
L'obbligo di permanenza quinquennale nell'amministrazione opera dopo il conseguimento del diploma e, quindi, dopo il superamento dell'esame finale e l'inserimento nel ruolo.
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza.
Il computo gratuito ai fini previdenziali presuppone che il periodo sia stato prestato in qualità di dipendente statale; tale requisito manca durante il corso formativo per allievi vice commissari.
art. 13 d.P.R. n. 1092/1973
Per i dipendenti civili dello Stato il periodo degli studi superiori richiesti per l'ammissione in servizio è riscattabile a titolo oneroso; la disposizione non è applicabile al corso oggetto della controversia, che non richiedeva la laurea per l'accesso.
art. 32 d.P.R. n. 1092/1973
Il computo gratuito degli anni di studio antecedenti alla nomina è previsto per gli ufficiali militari nei casi disciplinati dalla norma e non rileva per il corso in esame, non essendo richiesta la laurea per l'accesso alla qualifica.
art. 2 d.lgs. n. 184/1997
La disciplina del riscatto dei periodi di studio non è rilevante nella controversia, che riguarda il computo del corso quadriennale e non degli anni universitari necessari al conseguimento della laurea.
art. 23 l. n. 87/1953
L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale ... dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Una questione di legittimità costituzionale può essere rimessa alla Corte solo se la norma censurata è rilevante nel giudizio e la questione non è manifestamente infondata.
artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
Le censure di disparità di trattamento, lesione della tutela retributiva e previdenziale e violazione del buon andamento sono state ritenute manifestamente infondate, perché gli allievi esterni e quelli già dipendenti della Polizia di Stato si trovano in situazioni non omogenee e i regimi comparati delle altre forze di polizia non sono stati specificamente individuati.
Massime di principio
- La frequenza del corso quadriennale per allievi vice commissari presso l'Istituto Superiore di Polizia, disciplinato dal d.P.R. n. 341/1982, costituisce una modalità formativa e selettiva di accesso alla carriera, sostitutiva dell'ordinaria procedura concorsuale, e non integra di per sé un rapporto di servizio alle dipendenze dello Stato.
- L'equiparazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 341/1982 per gli allievi aspiranti commissari ha portata specifica e limitata all'assolvimento degli obblighi di leva; in assenza di un'espressa equiparazione generale, non può essere estesa agli effetti economici, all'anzianità di servizio o al trattamento previdenziale.
- Il computo gratuito di un periodo ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che il servizio sia stato prestato in qualità di dipendente statale; il trattamento economico dell'allievo, le ritenute previdenziali, la disciplina degli infortuni e l'obbligo di permanenza successivo al corso non sono sufficienti a dimostrare tale presupposto.
- Non viola il principio di uguaglianza il diverso trattamento tra gli allievi esterni, non ancora dipendenti pubblici, e gli allievi provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, collocati in aspettativa durante il corso, poiché le due categorie si fondano su situazioni giuridiche non omogenee.
- La questione di legittimità costituzionale è rilevante soltanto se la norma censurata deve essere necessariamente applicata per decidere la controversia; non sussiste tale requisito quando la domanda riguarda il computo del corso formativo in sé e non il computo degli anni universitari necessari al conseguimento della laurea.
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