Cassazione Penale, Sentenza n. 44199/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando carenza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Sostiene che la prova è basata sul bilancio 2004, non idoneo ex art. 2710 c.c. nei confronti dell'imprenditore fallito e non adeguatamente verificato dalla curatela, che non vi sarebbe prova del dolo generico richiesto (mancata dimostrazione dei singoli atti di disposizione e della volontà consapevole di destinare il patrimonio a fini diversi dal soddisfacimento dei creditori) e che alcune condotte sarebbero state poste in essere per evitare il fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza d'appello (in combinato con la sentenza di primo grado) che, richiamando la relazione e la deposizione del curatore fallimentare e altri elementi probatori, ha accertato condotte distrattive su crediti specifici (es. 'Bibi Fish' e 'Faro Fish'), il mancato rinvenimento delle poste attive di bilancio e l'ammissione dell'imputato di non conoscere la destinazione di somme e beni. La Corte ha confermato la correttezza dell'inversione apparente dell'onere probatorio nei confronti dell'amministratore fallito in caso di mancato rinvenimento dei beni, e ha ritenuto sussistente il dolo generico richiesto per la bancarotta distrattiva, in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferita alla determinazione della durata delle pene accessorie applicate al fallito; la Corte ha confermato la rideterminazione della durata in due anni.
art. 217, ultimo comma, legge fallimentare
Citato nella ricostruzione dei reati per i quali vi è stata assoluzione in primo grado; richiamato per la completezza del quadro istruttorio.
art. 87 legge fallimentare
Richiamato per il principio dell'obbligo di verità gravante sul fallito interpellato dalla curatela; giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova quando non si rinvengono beni aziendali o il loro ricavato.
art. 2710 cod. civ.
Menzi onato dal ricorrente quale limite probatorio del bilancio d'esercizio; la Corte ha ritenuto che documenti contabili, anche risalenti, se attendibili e non smentiti, possano contribuire alla prova della distrazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alla richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa prima dell'udienza.
Massime di principio
- Se, in sede di fallimento, non si riescono a rinvenire beni o il ricavato di poste attive iscritte in bilancio, l'amministratore fallito è chiamato a dare conto della destinazione di tali beni: la mancata prova può legittimare la presunzione di distrazione.
- Documenti contabili anche anteriori al fallimento (bilanci 'vecchi') possono costituire elemento probatorio valido se ritenuti attendibili e non smentiti dal dibattimento o dalla curatela.
- Per configurare la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessario che l'agente fosse consapevole dello stato di insolvenza né che avesse lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori; è invece sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini estranei alla garanzia delle obbligazioni.
- Non è richiesto un nesso causale diretto tra gli atti distrattivi e la dichiarazione di fallimento: conta il depauperamento dell'impresa e l'impiego delle risorse per fini estranei all'attività sociale.
- Il diritto al silenzio dell'imputato non viene compromesso dall'obbligo di verità ex lege fallimentare che giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova in caso di mancato rinvenimento dei beni aziendali.
- Le questioni di merito sulla giustificazione di specifiche operazioni (ad es. operazioni 'per evitare il fallimento') sono normalmente di pertinenza del giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione se supportate da motivazione di fatto congrua.
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