Sentenza del 18/07/2016 n. 6355 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Non residenti - T.F.R. - Tassazione nel Paese di residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che il TFR, quale retribuzione differita, deve essere assoggettato a tassazione nel Paese di residenza del percettore, ossia nel Regno Unito, e non in Italia, considerata la residenza fiscale del contribuente, la sua iscrizione all’AIRE e lo svolgimento dell’attività lavorativa nel Regno Unito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento a imposizione in Italia del trattamento di fine rapporto (TFR) percepito, sostenendo che, in quanto residente fiscalmente nel Regno Unito, il TFR costituisce retribuzione differita collegata all’attività lavorativa svolta e deve essere tassato nel Paese di residenza, secondo l’art. 23 del T.U.I.R. e l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.
Norme richiamate
La disposizione è stata interpretata nel senso che, per i non residenti, i redditi sono imponibili in Italia soltanto quando rientrano tra quelli prodotti nel territorio dello Stato secondo i criteri previsti dalla legge.
Art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito
La norma convenzionale è stata applicata considerando il TFR come retribuzione differita derivante dal rapporto di lavoro, assoggettabile a imposizione nel Paese di residenza del percettore, vale a dire il Regno Unito.
Massime di principio
- Il TFR percepito da una persona fiscalmente residente all’estero può essere tassato nel Paese di residenza quando la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile lo qualifica come retribuzione differita.
- Per stabilire il potere impositivo dell’Italia occorre verificare sia la disciplina interna dell’art. 23 del T.U.I.R. sia le disposizioni della convenzione internazionale pertinente, che possono limitare o escludere la tassazione italiana.
- L’iscrizione all’AIRE costituisce un elemento rilevante, ma non è da sola decisiva: devono essere valutate anche la residenza fiscale effettiva, il luogo di svolgimento del lavoro e il luogo in cui il contribuente è soggetto a imposizione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la convenzione specifica tra l’Italia e lo Stato estero, poiché il trattamento fiscale del TFR può dipendere dal testo applicabile e dalla qualificazione del reddito.
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