Cassazione Penale, Sentenza n. 15211/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli odierni ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza di appello che li aveva confermati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale (con l'aggravante dell'art. 219 L.F. riconosciuta in equivalenza con le attenuanti generiche), censurando: a) la mancata assunzione di una perizia contabile ritenuta decisiva per valutare il valore delle quote cedute da Giada s.r.l. il 24/04/2003; b) vizio di motivazione sulla determinazione del danno e sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 219 L.F., sostenendo che il fallimento si era chiuso in attivo e che la Corte avrebbe collegato l'aggravante alla mera esistenza della procedura fallimentare; c) errore nella valutazione del concorso di Parretti e Crea nei fatti contestati; d) errato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e dedotta prescrizione del reato. Il responsabile civile (Roma Studios s.r.l.) aveva proposto autonomo ricorso, deducendo analoghe censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei difensori degli imputati e quello del responsabile civile. Ha ritenuto infondate le doglianze: la mancata perizia richiesta non costituisce prova "decisiva" ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. e la valutazione di merito sulla quantificazione del danno e sul processo logico delle perizie è immune dal sindacato di legittimità salvo vizio manifesto. È stato confermato il corretto accertamento della cessione a prezzo vile e della rilevanza del danno ai creditori al momento della dichiarazione di fallimento (criterio temporale e di misura consolidato dalla giurisprudenza), nonché la fondatezza del concorso di Parretti e Crea. La Corte ha inoltre chiarito i termini di prescrizione applicabili (anche alla luce della legge n.251/2005) e ha respinto la dedotta estinzione del reato per prescrizione. Per l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
L'aggravante richiede la valutazione del danno patrimoniale causato dalla bancarotta misurata al momento della dichiarazione di fallimento; non si valuta l'esito successivo della procedura. Il parametro è la diminuzione globale della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale, non la percentuale sul passivo.
art. 157 cod. pen.
Stabiliva i termini ordinari di prescrizione in relazione alla pena massima edittale; ai fini del calcolo si tiene conto del massimo della pena (anche aumentato dall'aggravante ad effetto speciale) salvo modifiche legislative intervenute successivamente.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Ha modificato il regime della prescrizione rendendolo, in certe ipotesi, più favorevole all'imputato: il termine ordinario coincide con il massimo della pena edittale (tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale) e l'aumento per atti interruttivi è pari a un quarto (e non più alla metà) per i non recidivi.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La mancata acquisizione di una perizia non rientra tra le ipotesi di prova decisiva impugnabili per cassazione quando la perizia è mezzo di prova neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice; la censura è dunque inammissibile se mira a rivalutare scelte tecniche del giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che vincola la legittimazione a proporre ricorso per cassazione ai soggetti che abbiano interesse; la Corte ha ritenuto il ricorso del responsabile civile inammissibile per mancanza di interesse dato che non esisteva pronuncia di condanna in favore delle parti civili nel primo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, compresa la condanna alle spese e l'ordine di pagamento di somme alla cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti.
art. 185, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione all'impossibilità di chiamare a rispondere il responsabile civile per fatti per i quali non v'è stata pronuncia di condanna; la Corte ha ritenuto che la pronuncia nel primo grado non aveva creato una pretesa civilistica utile nel processo d'appello sui medesimi reati.
Massime di principio
- In reati fallimentari l'aggravante dell'art. 219 L.F. si valuta con riferimento al danno patrimoniale esistente al momento della dichiarazione di fallimento; le vicende successive nella procedura non possono cancellare o ridimensionare retroattivamente tale valutazione.
- La disamina e la scelta di acquisire o meno una perizia sono scelte tecnico-giudiziarie del giudice di merito: la loro mancata adottazione difficilmente costituisce motivo di cassazione se la perizia è un mezzo neutro non decisivo.
- Le valutazioni probatorie e logiche dei giudici di merito (confronto tra consulenze, attendibilità, nessi causali e concorso di persone) sono sottratte al sindacato in Cassazione salvo evidente illogicità o carenza motivazionale.
- Il calcolo della prescrizione può mutare in presenza di modifiche legislative posteriori al fatto (es. legge n.251/2005); in contenziosi complessi va verificato quale regime sia più favorevole all'imputato.
- Un soggetto civilmente responsabile non ha sempre interesse a proporre ricorso in Cassazione: è necessario che esista una pronuncia che lo coinvolga direttamente e che gli abbia attribuito un diritto o un obbligo impugnabile.
- Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti la scelta del giudice è discrezionale; la mera attribuzione di equivalenza tra aggravante e attenuanti è legittima se adeguatamente motivata e non arbitraria.
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