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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12450 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva ottenuto il rimborso del credito IVA. L'Agenzia delle entrate aveva disposto il pagamento il 1 ottobre 2004, ma il concessionario lo aveva eseguito il 13 maggio 2005, dopo 224 giorni. La contribuente chiedeva gli interessi di mora dal ventunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento, sostenendo che il concessionario disponesse soltanto di venti giorni per effettuare l'erogazione. L'Ufficio aveva invece riconosciuto gli interessi soltanto dal sessantunesimo giorno. La controversia riguardava quindi l'individuazione del dies a quo degli interessi sui rimborsi IVA disposti dall'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata l'interpretazione della Commissione tributaria regionale secondo cui gli interessi decorrevano dal ventunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento. Il termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla normativa primaria comprende il periodo necessario all'Amministrazione per i controlli e quello spettante al concessionario per l'erogazione. Pertanto, quando la richiesta di rimborso è presentata all'Agenzia delle entrate, gli interessi decorrono dal sessantunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento, non dal ventunesimo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis

    Richiamato nel quadro della disciplina dei rimborsi IVA; la decorrenza degli interessi deve essere coordinata con la disciplina speciale del conto fiscale e con il termine complessivo di sessanta giorni.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 78, commi 27-28 e comma 33, lett. a)

    L'erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta [...] o di apposita comunicazione dell'ufficio competente.

    La norma primaria stabilisce un termine complessivo di sessanta giorni per completare la procedura di rimborso. Decorso tale termine, il credito diventa esigibile ai fini degli interessi di mora.

  • D.M. n. 567 del 1993, art. 20, commi 4, 4-bis e 5

    I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento.

    Il termine di venti giorni riguarda i rapporti interni e organizzativi tra ufficio finanziario e concessionario e individua il tempo assegnato al concessionario per il pagamento; non riduce il termine complessivo di sessanta giorni rilevante per la decorrenza degli interessi.

  • D.M. n. 309 del 2003, art. 1

    La modifica del D.M. n. 567 del 1993 ha natura attuativa e interna alla procedura di rimborso; non può derogare alla norma primaria che fissa in sessanta giorni il termine complessivo.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14, commi 1 e 2

    La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.

    La modifica normativa non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica al rimborso relativo al 2004.

  • Art. 183 della Direttiva IVA

    Gli Stati membri possono stabilire modalità e termini per il rimborso dell'IVA, purché il termine sia ragionevole, consenta il recupero integrale del credito e non imponga al contribuente un rischio finanziario eccessivo. La Corte ha ritenuto ragionevole il termine di sessanta giorni.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme regolatrici della decorrenza degli interessi sui rimborsi IVA.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA disciplinati dalla normativa applicabile prima del 1 gennaio 2015, quando l'istanza è presentata all'Agenzia delle entrate, gli interessi maturano dal sessantunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento, non dal ventunesimo.
  • Il termine di venti giorni previsto per il concessionario è un termine operativo interno e non determina, da solo, il dies a quo degli interessi.
  • Una norma regolamentare o organizzativa non può derogare al termine complessivo fissato da una norma primaria: in caso di contrasto, prevale la legge.
  • Il periodo iniziale di sessanta giorni è considerato funzionale ai controlli dell'Amministrazione e ragionevole alla luce dei principi europei di neutralità fiscale e di effettività del rimborso IVA.
  • Per applicare correttamente la regola occorre verificare la data della richiesta o della disposizione di pagamento, il momento effettivo dell'erogazione e la disciplina vigente ratione temporis, poiché le modifiche applicabili ai rimborsi dal 2015 non sono retroattive.

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