Cassazione Civile, Ordinanza n. 34948/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La società ricorrente, che assumeva di essere cessionaria di crediti derivanti da un contratto di fornitura, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sostenendo che il contratto conteneva una clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Roma. In via subordinata, deduceva che il credito azionato fosse illiquido, con conseguente inapplicabilità del criterio del foro della destinazione della prestazione e necessità di fare riferimento al domicilio del debitore o al luogo di insorgenza dell'obbligazione. I motivi del regolamento di competenza erano due: (1) violazione delle norme sulla competenza territoriale e dell'art. 2384 c.c., assumendo che la clausola di foro fosse opponibile e che spettasse alla controparte dimostrare il difetto di poteri rappresentativi del soggetto che aveva sottoscritto il contratto per la cedente; (2) violazione dell'art. 1182 c.c. e degli artt. 19 e 20 c.p.c., per avere il Tribunale applicato il criterio del forum destinatae solutionis nonostante l'asserita illiquidità del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la competenza del Tribunale di Milano. Sul primo motivo ha ritenuto che, trattandosi di questione di rappresentanza sostanziale del soggetto che aveva sottoscritto il contratto, l'onere di provare l'esistenza dei poteri rappresentativi gravasse su chi invocava l'efficacia della clausola di foro esclusivo, una volta contestato tale potere dalla controparte. Ha inoltre precisato che la qualifica di institore non consente di presumere in modo indiscriminato la rappresentanza in relazione a qualsiasi rapporto dell'impresa, ma solo nei limiti del ramo o settore di attività affidato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura perché la questione dell'illiquidità del credito non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare dove l'avesse tempestivamente dedotta nel giudizio di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo la resistente solo intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla competenza territoriale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte alla luce della questione di rappresentanza sostanziale e dell'onere probatorio.
art. 19 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere un diverso criterio di competenza territoriale in relazione al credito azionato.
art. 20 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del giudice del luogo di insorgenza dell'obbligazione o del debitore in caso di credito illiquido.
art. 28 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di deroga convenzionale alla competenza.
art. 29 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di foro convenzionale.
art. 30 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di competenza convenzionale.
art. 1182 c.c.
Richiamato per sostenere che, trattandosi di credito illiquido, non fosse applicabile il foro della destinazione della prestazione.
art. 2384 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'onere di provare il difetto di poteri rappresentativi del sottoscrittore gravasse sulla controparte.
art. 2203 c.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che la preposizione institoria presuppone l'assegnazione a una sede o a un ramo di attività, non derivando automaticamente dalla sottoscrizione di singoli atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, poiché mancava l'indicazione specifica degli atti in cui la questione dell'illiquidità era stata dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la clausola di foro esclusivo si fonda su un contratto sottoscritto da un soggetto la cui rappresentanza sostanziale è contestata, l'onere di provare l'esistenza dei poteri rappresentativi grava sulla parte che invoca l'efficacia della clausola e vuole opporla al terzo o alla controparte.
- La qualifica di institore non determina una rappresentanza illimitata dell'impresa: i poteri sostanziali e processuali sono circoscritti agli affari inerenti al ramo o alla sede di preposizione, sicché chi intende avvalersene deve provarne l'esistenza e l'estensione nel caso concreto.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile per novità se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito l'abbia tempestivamente dedotta.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e localizzazione degli atti processuali rilevanti; la mancata indicazione del luogo processuale in cui la questione è stata posta impedisce il controllo della Corte e comporta inammissibilità del motivo.
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