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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37948/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione di legge rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), sostenendo che il mancato pagamento del prezzo dopo l'aggiudicazione è un post factum disciplinato dal diritto processuale civile e non costituisce "mezzo fraudolento" idoneo a turbare la gara; il ripetersi dell'inadempimento non trasformerebbe in reato condotte previste dalla legge (es. perdita della cauzione, art. 587 c.p.c.); 2) mancata prova del dolo rispetto all'ultimo episodio (09/05/2019), con riferimento a un precedente procedimento archiviato il 05/02/2019 che avrebbe dovuto far sorgere dubbi sulla colpevolezza; 3) per Bendazzoli, censura della revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p., lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato una condanna che in realtà corrispondeva alla sentenza di primo grado oggetto del riesame.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che le condotte contestate (aggiudicazioni non seguite da pagamento, anche se ripetute) rientrano nell'ambito delle ipotesi previste dal codice di rito e dalle sanzioni civilistiche (artt. 585-587 c.p.c.) e, in mancanza di una chiara prova di "mezzi fraudolenti" (inganno, mendacio o altro comportamento idoneo ad alterare la libera partecipazione), non può configurarsi il reato di turbata libertà degli incanti. Il Collegio ha seguito l'orientamento giurisprudenziale più recente che esclude la rilevanza penale dell'aggiudicazione non seguita dal pagamento salvo concreto abuso. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché "il fatto non sussiste"; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.

    Norma che punisce la turbata libertà degli incanti: il reato richiede l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti idonei a impedire o turbare la gara. La Corte precisa che non ogni inadempimento o uso di facoltà previste dal codice (es. partecipare e non pagare) integra automaticamente "mezzi fraudolenti".

  • art. 585 c.p.c.

    Norma del procedimento civile che disciplina le conseguenze dell'aggiudicazione e l'adempimento; richiamata nel contesto per distinguere la sfera civilistica dalle possibili rilevanze penali.

  • art. 587 c.p.c.

    Prevede la perdita della cauzione a titolo di multa per l'aggiudicatario che non versa il prezzo; la Corte rileva che questa sanzione civile è prevista dalla legge e attenua la rilevanza penale della condotta di mancato pagamento.

  • art. 164 c.p.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale della pena; il ricorso contestava la valutazione della Corte di appello circa il presupposto della revoca, ma la Cassazione ha assorbito tale censura dopo aver accolto il motivo principale.

Massime di principio

  • La semplice aggiudicazione all'asta non seguita dal pagamento, anche se ripetuta, di per sé non configura automaticamente "mezzi fraudolenti" ai sensi dell'art. 353 c.p.; occorre provare un comportamento ingannevole o fraudolento concreto idoneo ad alterare la libera partecipazione alla gara.
  • Le condotte previste e sanzionate dal codice di procedura civile (es. perdita della cauzione, possibilità di partecipare a nuove gare) possono collocare l'evento nell'ambito civilistico; per la rilevanza penale è necessario un limite più preciso tra uso legittimo e abuso del diritto.
  • Il dato quantitativo (numero di inadempimenti o reiterazione di aggiudicazioni non pagate) da solo non è sufficiente a dimostrare il carattere fraudolento: è richiesta motivazione specifica e prove che attestino un disegno preordinato e mezzi fraudolenti concreti.
  • Nelle contestazioni penali relative a procedure d'asta è essenziale documentare la sussistenza di inganno, mendacio, produzione di documenti falsi o altre condotte idonee a turbare la regolarità della gara; altrimenti prevale l'assetto civilistico e amministrativo previsto dal codice di rito.
  • Per la revoca di benefici (es. sospensione condizionale) occorre che il presupposto della revoca sia fondato su sentenze definitive o su fatti effettivamente sopravvenuti e comprovati; errori di sovrapposizione tra sentenze in primo grado e valutazioni successive devono essere attentamente verificati.

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