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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29754/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza diretta, in via principale, a revocare parzialmente la sentenza n. 1055/2024 nella parte in cui ricomprendeva il fatto del 6 gennaio 2018, già oggetto di una precedente sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela; da ciò faceva discendere anche l'insussistenza del reato abituale di maltrattamenti. In via subordinata chiedeva comunque l'applicazione della continuazione tra i fatti giudicati in diverse sentenze, concernenti maltrattamenti, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e reati di cui all'art. 387-bis c.p. I motivi di ricorso erano due: primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 c.p. perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca e sulla pretesa preclusione da bis in idem; secondo, vizio di motivazione nel diniego del riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., sostenendo l'unicità del disegno criminoso tra i diversi episodi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione relativa al fatto del 6 gennaio 2018 e agli effetti della remissione di querela esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione; inoltre ha osservato che il delitto di maltrattamenti è reato abituale, sicché l'eventuale non punibilità di uno degli episodi singoli non incide sulla configurabilità del reato complessivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando i criteri per il riconoscimento della continuazione: serve una programmazione unitaria iniziale di condotte riferite a uno scopo specifico e concreto, non essendo sufficienti la mera abitualità criminosa, la ricaduta nel reato o la sola contiguità temporale e funzionale. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo adeguato sulla eterogeneità dei reati, delle modalità esecutive e dei beni giuridici tutelati, nonché sull'estemporaneità delle condotte; tale valutazione di fatto è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    la doglianza fondata sul preteso divieto di doppio giudizio è stata ritenuta non scrutinabile dal giudice dell'esecuzione nei termini prospettati, perché la relativa verifica esula dalla sua competenza quando richiede valutazioni proprie del giudizio di cognizione

  • art. 81 c.p.

    la continuazione richiede una preventiva e unitaria programmazione di una pluralità di condotte dirette a un fine specifico e concreto; non bastano abitualità, ricaduta nel reato o generica tendenza a delinquere

  • art. 572 cod. proc. pen.

    nel testo è richiamato come riferimento della sentenza di maltrattamenti; la Corte utilizza il dato per affermare la natura abituale del reato, ma il riferimento normativo appare testualmente anomalo rispetto alla fattispecie penale

Massime di principio

  • Nel reato abituale di maltrattamenti, la non punibilità o l'estinzione di uno o più singoli episodi non esclude di per sé la configurabilità del reato complessivo, quando permane una serie di condotte reiterate idonee a integrare l'abitualità.
  • Il giudice dell'esecuzione non può essere investito, attraverso una richiesta di revoca o di esclusione del fatto, di valutazioni che richiedono un riesame di merito tipico del giudizio di cognizione.
  • La continuazione ex art. 81 c.p. presuppone la prova di un disegno criminoso unitario, esistente già al momento ideativo, riferito almeno in linea generale a una pluralità di reati come mezzo per conseguire un fine specifico e circoscritto.
  • La mera reiterazione di reati, l'abitualità a delinquere, la contiguità spazio-temporale o il nesso funzionale tra episodi non sono sufficienti a fondare la continuazione se non emerge una programmazione iniziale unitaria.
  • L'accertamento sulla continuazione è un giudizio di fatto rimesso al merito e, se sorretto da motivazione coerente e priva di vizi logici, non è sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniMaltrattamenti contro familiari e conviventi
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro la persona
IstitutiContinuazionePrescrizione del reatoNe bis in idem

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