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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento A) del provvedimento di diniego di condono legge 724/94, assunto dal Comune di Cava de’ Tirreni (II settore urbanistica) in data 13.03.2023, prot. n. 20230015880, successivamente notificato (15.03.2023); B) ove occorra, e per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. 36929 del 17.06.2022, in ordine alla quale parte ricorrente non ha prodotto osservazioni; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso;

Giustizia amministrativa202300825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 relativo a un locale ad uso ricovero animali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994, deducendo violazione della disciplina sul condono, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, arbitrarietà e illogicità manifesta. In particolare, sostenevano che le opere abusive successive, oggetto di ordinanza di demolizione, fossero autonome, strutturalmente distinte ed eterogenee rispetto al manufatto originariamente oggetto della domanda di condono, sicché non avrebbero impedito l'esame e la definizione della domanda né imposto il diniego. Contestavano inoltre che il Comune avesse omesso di verificare in concreto se tali opere avessero radicalmente trasformato il manufatto originario e se fosse possibile una sanatoria parziale. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per una precedente rinuncia all'istanza di condono e per la pendenza di una successiva domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003, nonché l'infondatezza del ricorso, sostenendo che gli interventi successivi avessero trasformato radicalmente il ricovero per animali in un'abitazione, rendendo impossibile individuare e scorporare l'opera originaria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni comunali di improcedibilità e inammissibilità, rilevando che il provvedimento impugnato era fondato su ragioni sostanziali e non sulla rinuncia o sulla successiva domanda di condono; l'utilizzo di tali circostanze in giudizio avrebbe integrato un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Nel merito, ha tuttavia ritenuto infondati e sostanzialmente unitari i tre motivi di ricorso. Il diniego era fondato sull'accertata realizzazione, in aderenza al manufatto oggetto della domanda, di ulteriori opere abusive che avevano alterato la consistenza originaria della res abusiva. La relazione della Polizia municipale, l'ordinanza di demolizione e la documentazione fotografica dimostravano una radicale trasformazione dei luoghi, tale da non consentire più di distinguere il ricovero per animali dalle opere successive. La stessa documentazione relativa alla successiva domanda di condono per un fabbricato ad uso abitativo confermava la trasformazione funzionale e strutturale dell'opera. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il diniego, escludendo che si trattasse di un mero completamento funzionale o di opere autonome scorporabili. Ha ribadito che la presentazione di una domanda di condono non consente di completare, trasformare o ampliare liberamente il manufatto abusivo; interventi ulteriori possono essere eseguiti solo nel rispetto della procedura prevista dall'art. 35 della legge n. 47/1985. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • legge n. 724/1994

    La domanda di condono relativa al manufatto originario non può essere definita favorevolmente quando, nelle more, ulteriori opere abusive ne abbiano radicalmente trasformato consistenza, sagoma e destinazione, rendendo non individuabile l'opera oggetto dell'istanza.

  • art. 35 legge n. 47/1985

    La prosecuzione o il completamento delle opere oggetto di domanda di condono è ammesso solo nel rispetto della specifica procedura e delle cautele previste dalla norma; al di fuori di tale procedura non è consentito trasformare o ampliare il manufatto abusivo.

  • art. 39 legge n. 724/1994

    La disciplina dell'art. 35 della legge n. 47/1985 continua a trovare applicazione, per rinvio, nella disciplina del condono edilizio previsto dalla legge n. 724/1994.

  • art. 32 legge n. 326/2003

    La disciplina del condono edilizio del 2003 richiama la disciplina precedente e non consente di trasformare liberamente un manufatto oggetto di domanda di sanatoria.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Il provvedimento deve essere valutato sulla base della motivazione espressa; l'amministrazione non può integrare in giudizio le ragioni sostanziali dell'atto con motivi non indicati nel provvedimento.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio non autorizza il richiedente a completare, ampliare o trasformare il manufatto abusivo nelle more della definizione della domanda; il manufatto resta abusivo fino all'eventuale sanatoria.
  • Gli interventi successivi eseguiti su o in aderenza a un manufatto abusivo oggetto di domanda di condono ne condividono l'illiceità quando risultino strutturalmente o funzionalmente collegati all'opera originaria, anche se astrattamente riconducibili a categorie edilizie non soggette a permesso di costruire.
  • Quando le opere successive determinano una radicale trasformazione della consistenza, della sagoma o della destinazione del manufatto, rendendo impossibile individuare e scorporare l'opera originariamente oggetto della domanda di condono, il Comune può legittimamente negare il condono senza riconoscere una sanatoria parziale dell'opera iniziale.
  • Il completamento delle opere oggetto di condono è eccezionalmente possibile soltanto mediante il rispetto della procedura prevista dall'art. 35 della legge n. 47/1985, comprensiva della preventiva rilevazione dello stato dei luoghi e della comunicazione al Comune; in difetto, la prosecuzione dei lavori abusivi non è consentita.
  • In sede giurisdizionale l'amministrazione non può fondare la legittimità del diniego su ragioni ulteriori, quali una rinuncia all'istanza o la presentazione di una successiva domanda di condono, se tali ragioni non sono state espresse nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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