Cassazione Penale, Sentenza n. 9101/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. avverso il provvedimento di archiviazione con confisca del dipinto "Gentiluomo col cappello" (attribuito da alcuni a Tiziano). Hanno dedotto: omessa e insufficiente motivazione; mancata applicazione dell'art. 578-bis c.p.p.; che al momento del presunto illecito (circa 2003) il dipinto non era formalmente qualificato come bene culturale italiano; rilievi sulla decorrenza e applicabilità della Convenzione di Parigi e della normativa svizzera; non responsabilità dei ricorrenti in quanto acquirenti in buona fede in Lugano e prova di regolari procedure di esportazione/trasferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio della presunzione di appartenenza allo Stato dei beni culturali e la giurisprudenza consolidata che prevede la confisca obbligatoria prevista dall'art. 174 d.lgs. 42/2004 (oggi trasfuso nel codice penale) per i beni illecitamente trasferiti all'estero, anche in assenza di condanna penale, salvo il caso della cosa appartenente a soggetto estraneo al reato il quale deve provare l'incolpevolezza e il diligente affidamento. Nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente escluso la buona fede dei ricorrenti sulla base di molteplici elementi fattuali (permanenza del bene in Italia fino al 2003, successiva vendita in Lugano senza indicazione di prezzo, mancanza di documentazione comprovante la legittima circolazione, dichiarazioni contraddittorie sull'attribuzione e sulla provenienza, dichiarazioni del venditore Ricci sul prelievo dall'Italia senza passare dall'Ufficio Esportazioni). La Corte ha altresì ritenuto inapplicabile la doglianza fondata sull'art. 578-bis c.p.p. alla fase esecutiva e ha escluso rilievo alla mancata iscrizione del bene in una lista formale di beni culturali e alla normativa svizzera.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 42 del 2004
art. 174 d.lgs. 42/2004 (confisca per illecito trasferimento all'estero, comma 3)
La confisca prevista è di natura recuperatoria e deve essere disposta obbligatoriamente per i beni di interesse storico-artistico illecitamente trasferiti all'estero, anche indipendentemente dall'accertamento di responsabilità penale, salvo il caso della cosa appartenente a soggetto estraneo al reato che provi l'incolpevolezza.
codice civile
articoli 826, comma 2; 828; 832 c.c.; richiamo a leggi anteposte (legge n. 364/1909, r.d. n. 363/1913, legge n. 1089/1939)
Sussiste una presunzione normativa di appartenenza allo Stato delle cose d'interesse storico e artistico; il privato che intenda opponersi a tale presunzione deve fornire prove rigorose per vincerla (es. acquisto anteriore alla legge del 1909, cessione dallo Stato, assegnazione per ritrovamento).
art. 578-bis cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la norma, collocata nel libro delle impugnazioni, non si riferisca alla fase esecutiva; quindi l'eccezione basata su tale articolo non era pertinente alla vicenda esecutiva della confisca.
Convenzione di Parigi (1970) e normativa svizzera
Convenzione di Parigi 1970 (ratificata dalla Svizzera con decorrenza 3/1/2004) e legge federale svizzera
La richiamata normativa e l'entrata in vigore della disciplina svizzera non prevalgono sulla normativa italiana di tutela dei beni culturali e non esonerano dall'applicazione della disciplina nazionale sulle confische per esportazioni illecite.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3 n. 42458/2015; Sez. 3 n. 19692/2018; Sez.3 n. 11269/2019; Sez.3 n. 17223/2016; Sez. 1 n. 2995/2006; Sezioni Unite n. 13539/2020
La giurisprudenza consolidata afferma: (i) la presunzione di appartenenza allo Stato dei beni culturali; (ii) la obbligatorietà della confisca per illecita esportazione anche in assenza di condanna; (iii) l'onere a carico del terzo che dichiari estraneità al reato di provare incolpevole affidamento e diligenza; (iv) che la mancata iscrizione in registri formali non esclude la confisca.
Varvara c. Italia (Corte EDU, 29/10/2013)
sentenza Varvara c. Italia, 29/10/2013 (CEDU)
La Corte italiana ha ritenuto che i principi enunciati in Varvara non si applicano per modificare l'obbligatorietà della confisca nei casi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, poiché la misura non incide sul diritto di proprietà privata in senso tradizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato nella parte conclusiva per la statuizione di rigetto dei ricorsi (norma procedurale applicata alla decisione di cassazione).
Massime di principio
- I beni di interesse storico-artistico godono di una presunzione di appartenenza allo Stato; il privato che rivendichi la proprietà deve fornire prove rigorose per superare tale presunzione.
- La confisca prevista per l'illecito trasferimento all'estero (art. 174 d.lgs. 42/2004) è di natura recuperatoria e può essere disposta anche in assenza di condanna penale; l'eccezione è riservata al soggetto realmente estraneo al reato che dimostri l'incolpevolezza e la diligente fiducia nella liceità della provenienza.
- La mancata iscrizione formale del bene in elenchi o registri dei beni culturali non impedisce l'applicazione della disciplina sanzionatoria e della confisca quando sussistano elementi che ne dimostrino l'interesse storico-artistico e l'illecito trasferimento.
- Il terzo che invoca estraneità e buona fede ha l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole mediante documentazione e comportamento diligente al momento dell'acquisto o dell'importazione; dichiarazioni contraddittorie e mancanza di documenti indeboliscono la posizione del terzo.
- Questioni processuali o di diritto sollevate in sede di ricorso per cassazione devono essere coerenti con le questioni proposte in sede di merito: non è consentita in Cassazione una rivalutazione globale delle risultanze di fatto che sono di competenza del giudice di merito.
- La normativa nazionale di tutela dei beni culturali prevale nell'applicazione interna rispetto a regimi stranieri quando si tratta di misure di recupero relative a patrimonio indisponibile dello Stato.
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