Cassazione Civile, Sentenza n. 5638/2020 del 02/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società ha impugnato cinque avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per le annualità 2005-2009. La CTP di Foggia, riuniti i ricorsi, li aveva accolti con sentenza n. 214/07/11; la contribuente aveva appellato limitatamente alla compensazione delle spese, mentre il Comune aveva proposto appello incidentale. La CTR di Bari, sezione distaccata di Foggia, con sentenza n. 1337/27/14, depositata il 9 giugno 2014, ha accolto in parte il solo appello incidentale. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione. Con il primo, riferito al 2009, ha sostenuto che gli immobili di edilizia agevolata realizzati ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 152 del 1991, obbligatoriamente locati a canone agevolato, dovessero beneficiare dell'aliquota ridotta o dell'esenzione ICI prevista per le locazioni concordate dalla L. n. 431 del 1998, art. 2; ha aggiunto che, esaurite le graduatorie delle forze dell'ordine, gli alloggi erano stati locati anche ad altri soggetti per far fronte all'emergenza abitativa e che la convenzione comunale assimilava i canoni a quelli concordati. Con il secondo motivo ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 3, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 54 Cost., in ragione della mancata equiparazione dei canoni dell'edilizia agevolata. Con il terzo ha dedotto che le aree e gli immobili erano destinati a diventare proprietà dello Stato e che la società era mero concessionario, invocando la non debenza dell'imposta e l'esenzione prevista per gli immobili statali. Con il quarto ha denunciato violazione del giudicato interno e dell'art. 2909 c.c. sulla quantificazione delle superfici tassabili, indicate in 66.670 mq, sostenendo che dovessero essere escluse le opere di urbanizzazione primaria, 5.263 mq riferiti all'edilizia sovvenzionata e 4.455 mq di terreni seminativi, oltre a prospettare un errore di calcolo. Con il quinto ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato due sentenze passate in giudicato che, per immobili ritenuti identici situati in zone più favorevoli, avevano determinato il valore in 23,98 euro al mq.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi e, quindi, integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'agevolazione ICI prevista per le locazioni concordate dalla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4, non si estende agli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale disciplinato dall'art. 18 del D.L. n. 152 del 1991, perché le discipline perseguono finalità diverse e l'agevolazione tributaria è eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva; l'eventuale successiva assegnazione degli alloggi ad altri soggetti e la coincidenza dei criteri di calcolo dei canoni non determinano l'equiparazione. La convenzione comunale assimilava i contratti solo quanto ai parametri di determinazione dei canoni e al controllo prefettizio. Il secondo motivo è manifestamente infondato: le due discipline hanno finalità e meccanismi di sostegno diversi, e la differenza tra i canoni non rende irragionevole la mancata estensione dell'agevolazione ICI. Il terzo motivo è respinto: la convenzione era successiva alla L. n. 388 del 2000, art. 18, che ha esteso la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali, sicché non è necessario distinguere tra concessione a effetti reali e obbligatori; inoltre, la CTR aveva accertato che la società era proprietaria degli immobili al momento dell'accertamento. La distinta ragione secondo cui i beni non erano destinati esclusivamente a compiti istituzionali dell'ente pubblico non era stata impugnata e resta quindi ferma. Il quarto motivo è inammissibile: la contribuente non aveva contestato in appello la quantificazione di 66.670 mq né chiesto nella sede propria la correzione dell'asserito errore materiale; la censura è stata inoltre formulata come violazione del giudicato, mentre non era più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione rispetto a una sentenza d'appello del 2014. Il quinto motivo è infondato: la CTR aveva esaminato il precedente della CTP, se ne era discostata motivatamente e aveva richiamato un diverso criterio già adottato in una decisione successiva, non specificamente censurato, che costituiva ulteriore ratio della decisione. Nessuna statuizione sulle spese è stata emessa, data la condotta difensiva della controparte. È stato dichiarato sussistente l'obbligo della società di versare l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso integralmente rigettato.
Norme richiamate
L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4
il beneficio previsto dalla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4, secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non è applicabile agli alloggi edificati e concessi in locazione in attuazione del piano straordinario di edilizia residenziale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 18 (conv. in L. n. 203 del 1991), approvato per favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, giacchè il predetto regime fiscale di favore (avente natura derogatoria ed eccezionale) non è suscettibile di interpretazione estensiva, per difetto dell’identità di ratio e per diversità degli scopi perseguiti dalle norme sui contratti di locazione, consistenti, rispettivamente, nella riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte e nell’incentivo al trasferimento del personale per contrastare la criminalità organizzata.
L'agevolazione ICI per gli immobili locati alle condizioni concordate non si estende agli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale previsto per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata: trattandosi di regime eccezionale, l'estensione analogica o interpretativa è esclusa in mancanza di identità di ratio.
D.L. n. 152 del 1991, art. 18, convertito dalla L. n. 203 del 1991
In particolare, deve negarsi che l’ipotesi di cui al D.L. n. 152 del 1991 possa configurare una species del più ampio genus di quella regolata dalla L. n. 431 del 1998, considerato pure che la normativa generale dovrebbe essere quella posteriore e che quest’ultima, peraltro, non si riferisce alle finalità contemplate dal D.L. n. 152 del 1991.
Il programma di edilizia residenziale agevolata previsto per favorire la mobilità del personale pubblico per esigenze di contrasto alla criminalità organizzata costituisce una disciplina distinta da quella generale delle locazioni concordate e non può essere ricondotto a quest'ultima per il solo fatto della successiva applicazione di canoni agevolati.
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 18 L. n. 388 del 2000
Riconosciuta dall’art. 18 in esame la soggettività d’imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perchè il concessionario è divenuto soggetto di imposta.
Dalla modifica normativa che individua il concessionario di area demaniale quale soggetto passivo ICI discende che la sua soggettività passiva non dipende dalla qualificazione della concessione come attributiva di un diritto reale o obbligatorio.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che, comunque, i cespiti non erano destinati esclusivamente a compiti istituzionali, con l’effetto che l’esenzione dall’ICI non spettava, competendo solo per gli immobili impiegati in via diretta ed immediata a fini istituzionali dell’ente pubblico.
L'esenzione ICI invocata per gli immobili dell'ente pubblico richiede che i cespiti siano impiegati direttamente e immediatamente per finalità istituzionali; non è sufficiente una destinazione non esclusiva a tali compiti.
art. 2909 c.c.
La determinazione in mq 66.670 delle superfici tassabili contenuta nella decisione di primo grado non è stata mai contestata in appello dalla società contribuente, nè essa ha avanzato istanza di correzione di errore materiale nella debita sede.
La censura relativa alla quantificazione delle superfici non può essere prospettata in cassazione come violazione del giudicato interno quando la statuizione di primo grado non è stata contestata in appello e non è stata attivata la procedura propria per la correzione dell'errore materiale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Nella specie, però, si rileva che parte ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per violazione del giudicato, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 4.
La censura deve essere valutata in relazione al vizio effettivamente dedotto; per una sentenza d'appello del 2014 non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo la formulazione previgente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
artt. 287 ss. c.p.c.
Per costante giurisprudenza, l’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.
L'errore materiale di calcolo che emerge dal confronto tra motivazione e dispositivo va corretto mediante il procedimento previsto dagli artt. 287 e seguenti c.p.c.; l'inesatta determinazione dei presupposti numerici dell'operazione costituisce invece un vizio logico deducibile in sede di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico della società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013.
In caso di integrale rigetto del ricorso per cassazione notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- L'agevolazione ICI prevista per gli immobili locati a canone concordato in attuazione della disciplina generale delle locazioni non si estende agli alloggi realizzati nell'ambito di un distinto programma speciale di edilizia residenziale, quando le discipline perseguono finalità differenti; la natura eccezionale del beneficio esclude l'interpretazione estensiva in assenza di identità di ratio.
- La coincidenza dei criteri di determinazione dei canoni, l'applicazione di canoni agevolati o l'estensione convenzionale della locazione a categorie diverse dai beneficiari originari non sono sufficienti a equiparare regimi normativi distinti ai fini dell'agevolazione tributaria, se la convenzione opera l'assimilazione soltanto per specifici profili.
- Quando la legge individua il concessionario di un'area demaniale come soggetto passivo ICI, la soggettività passiva sussiste indipendentemente dal fatto che la concessione attribuisca un diritto di natura reale oppure obbligatoria.
- L'esenzione ICI per immobili destinati a compiti istituzionali di un ente pubblico richiede l'impiego diretto e immediato dei beni a tali finalità; la mera destinazione non esclusiva non integra il presupposto dell'esenzione.
- Una statuizione di primo grado non contestata con l'appello resta ferma e non può essere rimessa in discussione in cassazione sotto la veste della violazione del giudicato interno; l'errore materiale di calcolo va fatto valere attraverso lo specifico procedimento di correzione, quando risulta dal confronto tra motivazione e dispositivo.
- Non è deducibile, con riferimento a una sentenza d'appello del 2014, il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma del 2012.
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