Sentenza n. 1576/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla condanna irrevocabile, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per cessione di sostanze stupefacenti, ritenuta dall’amministrazione indicativa di una grave pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ha dedotto il difetto di motivazione, per mancata valutazione individuale e mancato bilanciamento degli interessi coinvolti; il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, poiché il provvedimento lo indicava come disoccupato mentre egli aveva documentato lo svolgimento di attività di lavoro domestico; l’illegittimità dell’automatica considerazione ostativa della condanna per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023; nonché l’omessa considerazione della sospensione condizionale della pena, della lunga permanenza in Italia, dell’assenza di legami con il Paese d’origine e della presenza in Italia dell’intero nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato preliminarmente che l’amministrazione non aveva dato adeguata esecuzione all’ordinanza cautelare che imponeva il riesame, poiché la nota trasmessa all’Avvocatura dello Stato non costituiva un nuovo provvedimento autoritativo e non poteva essere utilizzata come integrazione postuma della motivazione nel processo. Nel merito, il Collegio ha affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, una condanna per reati in materia di stupefacenti non preclude automaticamente il rinnovo del permesso: l’amministrazione deve valutare concretamente la posizione dello straniero, la sua pericolosità e gli interessi contrapposti. Sebbene il Questore avesse formalmente svolto una valutazione concreta, il provvedimento era viziato da travisamento dei fatti, avendo erroneamente affermato la disoccupazione del ricorrente nonostante la documentata attività lavorativa, e dall’omessa valutazione dell’importanza dei legami familiari radicati in Italia. L’annullamento comporta la riedizione del potere e una nuova pronuncia dell’amministrazione sull’istanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disciplina non può essere interpretata, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, nel senso di rendere automaticamente ostativa al rinnovo ogni condanna per reati in materia di stupefacenti.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il rinnovo del permesso richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità dello straniero e degli interessi coinvolti, non un automatismo fondato sulla condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per il reato di lieve entità non costituisce automaticamente causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo essere valutata la concreta pericolosità sociale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, la condanna dello straniero per un reato in materia di stupefacenti, incluso il reato di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non determina automaticamente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno; l’amministrazione deve accertare in concreto la pericolosità sociale dell’interessato e ponderarla con gli ulteriori interessi rilevanti.
- La valutazione amministrativa sulla pericolosità dello straniero deve essere effettivamente individualizzata e deve considerare tutte le circostanze concrete rilevanti, comprese l’attività lavorativa documentata e la consistenza dei legami familiari e sociali sviluppati in Italia.
- L’erronea rappresentazione di un fatto decisivo, quale la disoccupazione dello straniero nonostante la documentata attività lavorativa, integra travisamento dei fatti e rende illegittimo il diniego del permesso di soggiorno.
- La presenza di legami familiari significativi in Italia deve essere esaminata nell’ambito della valutazione concreta richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno; la loro omessa considerazione vizia il provvedimento.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta nel processo mediante una nota indirizzata all’Avvocatura dello Stato; l’eventuale integrazione deve avvenire nell’ambito del procedimento o mediante un autonomo provvedimento di convalida conforme ai presupposti di legge.
- Quando il giudice annulla il diniego per vizi di istruttoria, travisamento e omessa ponderazione, l’amministrazione conserva il potere di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, previa riedizione effettiva e completa della valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 4979/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1706/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1707/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1710/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →