Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33320/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello ha confermato la condanna di primo grado di un imputato, ritenuto responsabile di avere sottratto in un negozio di abbigliamento tre capi di vestiario per un valore complessivo di 72,70 euro, con contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) violazione di legge per mancato proscioglimento, assumendo l'invalidità della querela per difetto di legittimazione della persona che l'aveva presentata ai sensi degli artt. 337 e 122 c.p.p.; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come tentato furto aggravato e non come furto consumato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque inammissibile perché riferito a una questione di fatto non devoluta in appello; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la refurtiva aveva superato le casse e l'imputato aveva conseguito una disponibilità autonoma e anche solo temporanea dei beni, sufficiente a integrare il furto consumato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva in sede di legittimità una questione di fatto sulla legittimazione della querelante non trattata nei motivi di appello, richiamando il divieto di proporre in cassazione questioni nuove. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che nel caso concreto il furto era consumato e non tentato, poiché l'imputato aveva oltrepassato le casse con la merce ed aveva conseguito una disponibilità autonoma della refurtiva, sia pure per breve tempo. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, ritenuto consumato nella fattispecie concreta

  • art. 625 n. 2 c.p.

    aggravante della violenza sulle cose contestata e ritenuta sussistente nei giudizi di merito

  • art. 337 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della querela

  • art. 122 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della querela

  • art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.

    preclude in cassazione la deduzione di questioni non devolute con l'appello

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca una questione di fatto o di diritto non devoluta con i motivi di appello, poiché la sede di legittimità non può essere utilizzata per ottenere un sindacato su punti della decisione sottratti al giudice di secondo grado.
  • In materia di furto commesso in un esercizio commerciale, il reato si considera consumato quando l'agente supera la barriera delle casse o comunque consegue una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per un tempo breve e anche se inseguito o sorvegliato da terzi.
  • Il tentativo di furto è escluso quando l'impossessamento abbia già determinato la disponibilità autonoma del bene; ai fini della consumazione non rileva che il soggetto sia immediatamente bloccato o costretto a restituire parte della merce.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.