Cassazione Civile, Sentenza n. 531/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
I committenti avevano chiesto il risarcimento dei danni connessi agli errori nella predisposizione di un progetto edilizio e alla mancata tempestiva richiesta della concessione edilizia in sanatoria; tra le somme considerate figuravano importi corrisposti al Comune a titolo di sanzione amministrativa e di oblazione. Il Tribunale aveva deciso la controversia e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 26 marzo 2018, riformando in parte la decisione, aveva condannato i professionisti a pagare ai committenti oltre 45.000 euro. I professionisti hanno proposto ricorso principale con due motivi: il primo invocava la disciplina della responsabilità solidale per le violazioni edilizie e sosteneva che dal risarcimento dovesse essere sottratta la quota di sanzione imputabile all’impresa esecutrice, oltre a denunciare violazioni delle norme sulle obbligazioni solidali e sull’onere della prova del quantum; il secondo lamentava che non fossero stati aggiunti ai compensi professionali IVA e contributi previdenziali, che sarebbero stati a carico dei committenti. I committenti hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo contestava il rigetto della domanda di danni da ritardo nell’esecuzione dei lavori, invocando anche la liquidazione equitativa; il secondo censurava il riconoscimento e la misura dei compensi professionali attribuiti ai professionisti, contestando in particolare le valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo principale ha rilevato che l’applicabilità della disciplina edilizia invocata e la richiesta di ripartire la sanzione non risultavano essere state specificamente introdotte e documentate nei giudizi di merito; inoltre, i professionisti avrebbero potuto chiamare in causa l’impresa esecutrice, sicché non potevano chiedere per la prima volta in cassazione lo scomputo della quota che le attribuivano. Il secondo motivo principale è stato ritenuto generico, anche ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e comunque infondato perché confondeva compensi professionali e somme dovute a titolo risarcitorio: su queste ultime non spettava lo scomputo di IVA e contributi richiesto dai professionisti. Il primo motivo incidentale è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva escluso che fosse provato un ritardo e aveva rilevato che non risultavano dimostrate spese sostenute dai committenti per procurarsi altri immobili; il richiamo a una testimonianza non specificava adeguatamente tali spese, neppure ai fini della liquidazione equitativa. Il secondo motivo incidentale è stato disatteso per difetto di specificità, non essendo precisato dove e quando, in appello, fossero state formulate le specifiche contestazioni alla consulenza tecnica; la Corte territoriale aveva inoltre riconosciuto ai professionisti soltanto gli importi risultati utili ai committenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate. È stato dato atto, per entrambe le parti ricorrenti, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6
Il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per la esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
La disposizione individua i soggetti responsabili della conformità delle opere edilizie e prevede, nei termini riportati, il loro obbligo solidale per le sanzioni pecuniarie. La Corte non decide nel merito la ripartizione della sanzione tra i soggetti coinvolti, poiché la questione non risultava ritualmente e specificamente introdotta nei gradi di merito e l’ulteriore soggetto ritenuto responsabile non era stato chiamato in causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Pur non essendo indicato alcun parametro normativo tra quelli di cui alle norme disciplinanti il ricorso per cassazione ritiene il Collegio che la norma invocata sia l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alle norme del codice civile e della L. n. 47 del 1985 sopra numerate.
La Corte individua, in base al contenuto delle censure, il parametro processuale di cassazione pertinente nella violazione o falsa applicazione di legge, anche se il ricorso non lo aveva indicato espressamente.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo è del tutto privo di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, inoltre, confonde le somme dovute a titolo di compensi professioni da quelle, quali quelle al cui versamento sono stati condannati i F., dovute a titolo risarcitorio, sulle quali non è operabile alcuno scomputo, a favore dei soggetti tenuti alla corresponsione, degli importi per contributi e imposte.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; è inammissibile o comunque non scrutinabile quando non individua adeguatamente i fatti processuali rilevanti. Inoltre, le somme liquidate a titolo risarcitorio non diventano compensi professionali cui applicare lo scomputo di imposte e contributi invocato dai professionisti.
art. 1226 c.c.
La statuizione della Corte territoriale non è adeguatamente incisa dal motivo del ricorso, che fa riferimento ad una sola testimonianza, resa da impiegata comunale, senza adeguatamente circostanziarla in punto di spese sostenute anche al solo fine di ottenere una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. richiamato dall’art. 2056 c.c.
La liquidazione equitativa del danno da ritardo non può supplire alla mancata allegazione e prova dei fatti rilevanti, quali le spese concretamente sostenute per acquisire la disponibilità di altri immobili.
art. 2056 c.c.
La statuizione della Corte territoriale non è adeguatamente incisa dal motivo del ricorso, che fa riferimento ad una sola testimonianza, resa da impiegata comunale, senza adeguatamente circostanziarla in punto di spese sostenute anche al solo fine di ottenere una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. richiamato dall’art. 2056 c.c.
Nel giudizio risarcitorio, la possibilità di liquidare equitativamente il danno, secondo il richiamo dell’art. 1226 c.c. operato dall’art. 2056 c.c., non esonera la parte dall’indicare e provare gli elementi fattuali che consentano di ravvisare il danno.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, comma 1
La norma invocata dai F. è la L. n. 47 del 1985, art. 6 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, comma 1) che prevede(va)
La Corte menziona l’art. 29, comma 1, quale disposizione corrispondente alla disciplina dell’art. 6 della L. n. 47 del 1985, ma non ne svolge un’autonoma applicazione, poiché la questione di ripartizione della sanzione non era stata ritualmente posta nei gradi di merito.
D.P.R. 24 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per ciascuna parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.
Massime di principio
- La parte che intende far valere in cassazione una questione di diritto non esaminata nei gradi di merito deve indicare specificamente dove, come e quando l’abbia introdotta; in difetto, la questione non può essere utilmente sottoposta al giudice di legittimità.
- Chi chiede di ridurre una somma risarcitoria attribuendo a un terzo una quota di responsabilità deve attivare gli strumenti processuali idonei a coinvolgere tale soggetto nel giudizio; non può ottenere in cassazione lo scomputo della quota asseritamente imputabile al terzo se la questione non è stata ritualmente trattata nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione deve specificare le contestazioni rivolte agli accertamenti tecnici e indicare dove e quando siano state formulate nel giudizio di merito; il mero dissenso dall’elaborato peritale o il richiamo non circostanziato a una testimonianza non soddisfano tale onere.
- La liquidazione equitativa del danno non sostituisce la prova dell’esistenza del pregiudizio e dei fatti che ne consentano la valutazione; una domanda di danno da ritardo non è accoglibile in assenza di prova delle conseguenze pregiudizievoli concretamente subite.
- Gli importi dovuti a titolo risarcitorio non sono compensi professionali e non consentono, per questa ragione, lo scomputo di IVA e contributi previdenziali richiesto in relazione alle prestazioni professionali.
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