Cassazione Civile, Ordinanza n. 23640/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto d'azienda tra due società. La società affittuaria aveva chiesto la condanna della concedente al pagamento di un'indennità di avviamento pattuita tra le parti. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che, secondo gli accordi contrattuali, l'indennità fosse dovuta solo al raggiungimento della naturale scadenza del contratto, mentre nel caso concreto il rapporto si era cessato per recesso della stessa affittuaria. In cassazione la società affittuaria ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. e vizi motivazionali, lamentando che il giudice di merito avesse trascurato il significato letterale delle parole usate dalle parti; 2) violazione dell'art. 1363 c.c., sostenendo che l'interpretazione sistematica fosse errata e inconciliabile con altre clausole contrattuali; 3) violazione degli artt. 1322, comma 2, c.c. e 34 l. n. 392/1978, per avere la Corte applicato analogicamente la disciplina della locazione non abitativa al contratto di affitto d'azienda; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, perché fondata sull'idea di conseguenze 'paradossali' di una diversa interpretazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo e, in subordine, violazione dell'art. 1366 c.c., sostenendo che fosse stato trascurato il dato della contribuzione dell'affittuaria alla formazione dell'avviamento e che la soluzione interpretativa negasse ingiustamente l'indennità, contro buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente evocando violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto del contratto e una nuova valutazione di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha escluso la violazione dei canoni ermeneutici, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ricercato l'intenzione effettiva delle parti e valorizzato anche l'interpretazione sistematica, evidenziando l'ambiguità dell'espressione 'conclusione del contratto'. Quanto al terzo, la doglianza è stata ritenuta del tutto generica e priva di specifica critica alla motivazione. Quanto al quarto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente, comprensibile e non meramente apparente. Quanto al quinto, la Corte ha ritenuto non circostanziata la dedotta decisività del fatto storico omesso e, per la parte relativa alla buona fede, ha ravvisato una mera richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve muovere dalla ricerca dell'intenzione effettiva delle parti, non limitandosi al solo dato letterale quando esso risulti insufficiente o ambiguo.
art. 1363 c.c.
La clausola va letta nel contesto complessivo dell'accordo, e il giudice di merito può valorizzare la lettura sistematica delle varie disposizioni contrattuali.
art. 1322, comma 2, c.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità; non è stata accolta alcuna censura specifica sulla pretesa applicazione analogica di disciplina esterna al contratto.
art. 34 della legge n. 392/1978
Richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina dell'indennità di avviamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è talmente contraddittoria/incomprensibile da non consentire di ricostruirne la ratio decidendi; non basta il dissenso della parte.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi estreme di motivazione inesistente/apparente.
art. 1366 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla buona fede interpretativa, ma la censura è stata giudicata una mera richiesta di rilettura nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi della norma sul procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito viola concretamente i canoni ermeneutici; non è consentito sostituire alla lettura accolta una diversa, pur plausibile, ricostruzione del significato negoziale.
- Il criterio letterale non è autosufficiente quando il testo presenti ambiguità: il giudice può e deve ricorrere agli ulteriori canoni interpretativi, in particolare alla lettura complessiva del contratto e alla ricerca della comune intenzione delle parti.
- Una doglianza di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche o apodittiche e non indica puntualmente in che modo il ragionamento del giudice si sia discostato dalla regola invocata.
- La motivazione è apparente solo quando manca la spiegazione della decisione o essa sia obiettivamente incomprensibile; non integra il vizio la semplice non condivisibilità del ragionamento o la critica svolta attraverso elementi estranei al testo della sentenza.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso e realmente decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa valutazione del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o di nullità in richieste di nuovo esame del merito della controversia.
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