Cassazione Penale, Sentenza n. 50052/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del G.u.p. che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava illogicità di motivazione e violazione dell'art. 299 c.p.p., sostenendo che l'ordinanza non motivava l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e che erano sopravvenute circostanze attenuanti: a) ammissione/confessione degli addebiti; b) esclusione di alcune aggravanti (artt. 61-bis e 416, comma 4, e aggravante mafiosa); c) decorso di oltre sei anni dai fatti; d) cambiamento di vita e affidamento ai servizi sociali; e) precedente sostituzione della misura per un coimputato (Gelao); f) precedenti penali ritenuti datati e non pertinenti. Denunciava inoltre che il provvedimento del G.u.p. fosse un "copia-incolla" privo di adeguata motivazione e che il Tribunale avrebbe ignorato giurisprudenza favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Bari ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della novità/decisività degli elementi prospettati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se il giudice territoriale non riconosce la novità o la rilevanza decisiva degli elementi sopravvenuti, gli è sufficiente dare conto delle ragioni di tale mancato riconoscimento senza dover ripetere tutta la motivazione originaria. La Corte ha inoltre ritenuto legittime e non manifestamente illogiche le valutazioni del Tribunale che: a) hanno considerato irrilevante il mero decorso del tempo in custodia cautelare ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari; b) hanno ritenuto che la condanna in primo grado a pena rilevante rafforzi le esigenze cautelari; c) hanno stabilito che l'ammissione degli addebiti non elimina le esigenze cautelari; d) hanno valorizzato i precedenti e il ruolo di rilievo dell'imputato nella vicenda per ritenere insufficienti misure più blande; e) hanno escluso che la sostituzione della misura per un coimputato sia automaticamente "estensibile" allo Spinelli; f) hanno osservato che la valutazione della "lontananza temporale" dei fatti era già stata svolta in sede di ordinanza genetica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina l'appello contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; qui inquadra il rimedio esperito dall'appellante contro il rigetto della richiesta di sostituzione della misura.
art. 299 c.p.p.
Regola le modalità di revoca o sostituzione delle misure cautelari in presenza di sopravvenienze; la Corte ricorda che in sede di appello il giudice deve motivare perché le sopravvenienze non siano novità o non decisive, senza dover rinnovare tutta la precedente istruttoria.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata per decidere le spese a carico dello Spinelli.
Legge n. 47 del 16/04/2015
Riforma che ha ampliato l'utilizzo del braccialetto elettronico; la Corte richiama il principio per cui, se non è prevista una presunzione assoluta, il giudice deve comunque motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto.
Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)
Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016
Giurisprudenza di principio che afferma il dovere di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando non sussiste presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere; citata dal ricorrente e richiamata dalla Corte.
Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021 (A.)
Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021
Principio secondo cui il Tribunale, in caso di rigetto di una richiesta fondata su sopravvenienze, deve semplicemente indicare le ragioni del mancato riconoscimento della novità/decisività, senza duplicare l'intera motivazione.
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015 (K)
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015
Giurisprudenza che esclude che il mero decorso del tempo di custodia cautelare sia di per sé idoneo a ritenere attenuate le esigenze cautelari.
Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013 (Scalamana)
Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013
Conferma che il solo decorso del tempo non basta ad attenuare le esigenze cautelari.
Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010 (Iurato)
Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010
Ulteriore conferma giurisprudenziale del criterio di non automatica attenuazione delle esigenze cautelari per il tempo in custodia.
Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007 (Granata) e Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016
Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007; Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016
Giurisprudenza che ammette che condanne in primo grado a pene rilevanti per gravi reati possano giustificare la custodia cautelare in carcere invece di misure meno afflittive.
Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023 (Calderone) e Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016 (Ficicchia)
Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016
Principio secondo cui il provvedimento favorevole preso nei confronti di un coindagato può rappresentare fatto nuovo relativo al quadro indiziario, ma non vincola la valutazione delle esigenze cautelari che deve essere compiuta separatamente per ciascun indagato.
Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020 (Barbaro) e Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016 (Mirabelli)
Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016
Affermano che la valutazione del "tempo silente" deve essere effettuata in sede di applicazione della misura (ordinanza genetica) e non è soggetta alla medesima rivalutazione automatica ai sensi dell'art. 299 c.p.p. in sede di revoca o sostituzione.
Massime di principio
- In caso di richiesta di sostituzione della misura cautelare per sopravvenienze, il giudice d'appello deve motivare soltanto perché le "novità" non sono tali o non decisive, senza dover riesporre tutta la motivazione originaria.
- La mera ammissione/confessione degli addebiti non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione né attua di per sé la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive.
- Il decorso del tempo in stato di custodia cautelare ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a ritenere attenuate le esigenze cautelari; quella valutazione è principalmente compiuta nella ordinanza che ha disposto la custodia.
- L'esclusione di alcune aggravanti o la concessione di circostanze attenuanti non comporta automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari se permane una consistente gravità del quadro cautelare (es. condanna in primo grado a pena rilevante).
- La sostituzione della misura per un coimputato può costituire fatto nuovo rilevante per il quadro indiziario, ma le esigenze cautelari devono essere valutate individualmente per ciascun indagato e non sono automaticamente "estensibili".
- A seguito della riforma del 2015, il giudice deve motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando non sussistono presunzioni assolute che impongano la custodia in carcere.
- Precedenti penali e il ruolo assunto dall'indagato nell'organizzazione del reato rilevano nella valutazione della sua "affidabilità" e della possibilità che misure meno afflittive siano sufficienti a contenere il rischio di reiterazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →