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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30265/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imposta con ordinanza del GIP di Roma del 21/12/2020 per i reati di reimpiego di beni di provenienza delittuosa (art. 648 ter c.p.) aggravato ex art. 416-bis. Con unico motivo si deduce violazione di legge e carenza motivazionale: si contesta che il Tribunale non avrebbe applicato correttamente i criteri giurisprudenziali relativi al "tempo silente" e alla verifica dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non avendo valutato puntualmente la qualità delle esigenze cautelari, il lungo intervallo temporale privo di condotte sintomatiche di pericolosità, e la circostanza (dedotta ma non provata) della cessazione delle attività familiari e della dismissione degli asset, nonché la necessità di garantire adeguatezza e proporzionalità della misura per tutta la sua durata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui, per i reati del c.d. "catalogo" (art. 51, comma 3-bis c.p.p.), l'art. 275 c.p.p. produce una presunzione semplificata circa la sussistenza, idoneità e proporzionalità della misura cautelare, salvo che siano prodotti elementi specifici e precisi che dimostrino l'inattualità delle esigenze cautelari. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva valutato gli elementi adducenti la ricorrente, ritenendo non provata e comunque insufficiente la dismissione degli assets e la mera intestazione formale delle attività di famiglia, e aveva evidenziato la minima afflittività della misura da mantenere. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 ter cod. pen.

    Delitto di reimpiego di beni di provenienza delittuosa; norma sostanziale in relazione alla quale è stata confermata la necessità di misure cautelari in presenza di gravi indizi

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante collegata a delitti di tipo mafioso; rileva per la gravità del quadro indiziario e per la collocazione del reato nel "catalogo" delle fattispecie che giustificano una presunzione cautelare

  • art. 275 c.p.p.

    "quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"

    Introduce un giudizio "semplificato" sulle esigenze cautelari per le fattispecie del catalogo: si presume la sussistenza e proporzionalità della misura custodiale a meno che non siano prodotti elementi chiari e precisi che consentano misure meno afflittive

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Indica il perimetro dei reati per i quali opera la speciale disciplina cautelare (il c.d. "catalogo"); la qualificazione del reato in tale catalogo comporta la presunzione semplificata ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nel caso di specie per la somma di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per i reati ricompresi nel "catalogo" dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., opera una presunzione semplificata a favore dell'applicazione della misura cautelare: il ricorrente deve produrre elementi chiari e specifici per dimostrare l'inattualità delle esigenze cautelari
  • Il semplice decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione; il tempo può essere valutato come indice utile solo se accompagnato da elementi che dimostrino l'assenza di condotte o di situazioni che evidenzino pericolosità persistente
  • La deduzione non provata della dismissione di assets o la mera intestazione formale di attività non sono di per sé idonee a escludere esigenze cautelari, specie se l'imputazione riguarda intestazioni fittizie, riciclaggio o reimpiego
  • Il difensore deve allegare e documentare in modo specifico e preciso fatti e prove tali da dimostrare l'insussistenza, l'inidoneità o la sproporzione della misura cautelare rispetto alla situazione attuale
  • Il giudice deve valutare l'adeguatezza e la proporzionalità della misura per l'intero arco temporale della sua applicazione, ma tale valutazione può confermare la misura anche se essa risulti di "minima afflittività" qualora permangano ragioni cautelari concrete

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