Cassazione Penale, Sentenza n. 22802/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 548, comma 2, c.p.p. e l'omessa notifica all'avv. Annunziato Massimiliano Alati dell'avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (depositata oltre il termine dei 90 giorni previsto dall'art. 544 c.p.p.). Nella memoria del 16/09/2021 si sosteneva che la certificazione agli atti attestante la notifica tramite p.e.c. riguardava un altro difensore (avv. Antonino Alati) e non l'avv. Annunziato M. Alati, per cui si riteneva che la Corte avesse errato nel ritenere regolare la notifica. Il ricorso straordinario mirava a far valere un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che, benché sussista una svista nella sentenza impugnata (la notifica era stata effettuata ad un altro difensore omonimo), tale errore non aveva carattere di decisività. Infatti l'omessa notifica dell'avviso di deposito ad uno dei difensori non invalida la sentenza, ma impedisce soltanto l'inizio del termine per l'impugnazione per il difensore non notificato: una volta venuto a conoscenza del deposito il difensore può proporre autonomi motivi di impugnazione; nel caso di specie l'avv. Alati si limitò a denunciare l'omessa notifica senza proporre alcun ulteriore ricorso o motivi autonomi, per cui manca l'interesse concreto a che il rimedio straordinario abbia esito favorevole
Norme richiamate
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza: il ricorso denunciava la violazione per mancata notifica al difensore; la Corte ha esaminato la questione rilevando l'effettiva svista ma ritenendola non decisiva.
art. 544, cod. proc. pen.
Prevede il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza di appello; richiamato nel quadro fattuale per sottolineare il ritardo nel deposito che aveva dato luogo all'avviso di deposito.
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente il rimedio per errore di fatto nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata per precisare che l'errore di fatto rilevante è solo quello decisivo che avrebbe condotto a diversa pronuncia; la mera svista non decisiva non giustifica l'annullamento.
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Principio interpretativo sull'errore di fatto: è un errore percettivo, determinato da svista o equivoco nella lettura degli atti, rilevante solo se decisivo per la pronuncia; la Corte ha applicato questo insegnamento per escludere la rilevanza della svista in esame.
Giurisprudenza della Corte di legittimità
Altre pronunce richiamate (es. Sez. 3 n. 38193/2017; Sez. 1 n. 51447/2013) che stabiliscono che l'omessa notifica dell'avviso di deposito ad un difensore non vizia la sentenza ma posticipa il dies a quo per l'impugnazione del difensore medesimo.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito di una sentenza ad uno dei difensori non invalida automaticamente la decisione: comporta solo che il termine per impugnare inizia a decorrere dal momento in cui il difensore acquisisce conoscenza del deposito.
- Se il difensore, una volta venuto a conoscenza del deposito, non esercita l'opzione di proporre autonomi motivi di impugnazione, perde l'interesse a ottenere annullamento con il rimedio per errore di fatto, con conseguente inammissibilità della richiesta.
- Il rimedio per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo per errori percettivi decisivi che avrebbero determinato una diversa decisione; sviste non decisive o valutazioni giurisdizionali non rientrano nel rimedio.
- Bisogna distinguere tra errore di fatto e errore di giudizio o di interpretazione normativa: questi ultimi non sono sanabili con il ricorso per errore di fatto e devono essere proposti tramite impugnazioni ordinarie.
- In presenza di più difensori con lo stesso cognome è importante verificare con cura la corretta identificazione del destinatario della notifica (nome, pec, codice fiscale/CF o altri dati) e, se necessario, effettuare tempestive impugnazioni autonome una volta acquisita la conoscenza del deposito.
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