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Sentenza

Sentenza n. 2512/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Lissone - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot. c_e617/AOO GE/2025/0038080 del 3.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica ex art. 8 Legge Regionale 13/2001 durante lo svolgimento dell’evento DJ Set – Hey DJ radio” della rassegna musicale “Lissone Summer Vibes” in programma a -OMISSIS- il 5 luglio 2025 in -OMISSIS-”, conosciuto dal ricorrente il 3.7.2025; - di tutti i connessi ulteriori atti amministrativi, anche successivi ed al momento ignoti, di autorizzazione allo svolgimento dell’evento del 5.7.2025, che sono presupposto o conseguenza della autorizzazione sopra citata; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna: dell’Amministrazione resistente al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dai ricorrenti e dal proprio figlio minore in conseguenza dell’illegittimo operato.

Giustizia amministrativa202502468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione acustica per un evento musicale del 5 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residente esposto al rumore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione comunale rilasciata il 3 luglio 2025 per lo svolgimento di un evento musicale, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni propri e del figlio minore. Ha dedotto: violazione del contraddittorio e omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale, assumendo di essere controinteressato sostanziale; difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata previsione di misure idonee a verificare e garantire il rispetto dei limiti acustici indicati nella valutazione previsionale; violazione dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, per l’omessa valutazione della popolazione esposta, della frequenza delle manifestazioni e del rumore derivante dall’afflusso e deflusso del pubblico; eccesso di potere e sproporzionata compressione delle possibilità di tutela dei terzi, in ragione del rilascio dell’autorizzazione soltanto il giorno prima dell’evento; nullità dell’atto per asserita indeterminatezza del destinatario. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche per il figlio minorenne. In via preliminare, il TAR ha dichiarato tardiva e inammissibile la memoria di replica del Comune depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’evento autorizzato si era ormai svolto. Il TAR ha tuttavia accertato l’illegittimità dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in funzione della domanda risarcitoria. Ha respinto le censure relative alla partecipazione procedimentale, poiché il ricorrente, pur essendo titolare di un interesse ad impugnare quale terzo pregiudicato, non era un controinteressato procedimentale necessario: le osservazioni presentate avevano quindi natura di esposto, rispetto al quale non sussisteva un obbligo generale di provvedere. È stata respinta anche la censura di nullità, poiché l’autorizzazione era riferibile senza incertezze alla società organizzatrice dell’evento, e la censura di generale difetto di istruttoria, in quanto una valutazione previsionale era stata acquisita. Sono state invece accolte le doglianze relative al difetto di istruttoria e motivazione: il Comune aveva richiamato la valutazione previsionale, che indicava limiti massimi di emissione, ma non aveva individuato misure tecniche e procedurali specifiche per assicurare il rispetto effettivo dei limiti né previsto un adeguato monitoraggio durante l’evento. È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 8 della l.r. Lombardia n. 13/2001, poiché l’atto non aveva concretamente considerato la popolazione esposta, la frequenza delle attività temporanee e il rumore prodotto dall’afflusso e dal deflusso del pubblico. Il TAR ha ritenuto illegittima anche la tempistica dell’azione amministrativa: benché il termine regolamentare di trenta giorni per presentare l’istanza fosse ordinatorio, il rilascio dell’autorizzazione due giorni prima dell’evento e la sua conoscibilità il giorno precedente avevano compresso in modo sproporzionato le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale dei terzi. La domanda risarcitoria riferita al figlio minore è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo stato proposto il ricorso anche in suo nome. La domanda risarcitoria relativa al ricorrente è stata respinta perché non era stata provata l’effettiva lesione, la sua entità, il nesso causale e la riferibilità dei costi dedotti all’evento autorizzato. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e della memoria contenente espressioni offensive al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.

    La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza è tardiva e inammissibile.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando l’annullamento non è più utile perché l’atto ha esaurito i propri effetti, il giudice può comunque accertarne l’illegittimità se permane un interesse ai fini della domanda risarcitoria.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente era stata respinta con decreto presidenziale.

  • art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001

    Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalità dell’attività; b) la durata dell’attività; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

    La norma delimita la discrezionalità comunale, imponendo una valutazione concreta ed effettiva dei fattori indicati e una motivazione che dia conto del loro esame. L’autorizzazione può inoltre contenere valori limite, limitazioni temporali, prescrizioni per il contenimento delle emissioni e obblighi informativi.

  • art. 10 del Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Lissone

    I titolari di attività temporanee (...) dovranno richiedere al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’entrata in funzione dell’attività, l’autorizzazione anche in deroga (...)

    Il termine di trenta giorni è ordinatorio, ma costituisce un parametro temporale di riferimento che l’amministrazione deve considerare per non comprimere irragionevolmente la tutela dei terzi.

  • art. 2697 c.c.

    Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità, compresi danno, ammontare, ingiustizia, nesso causale e colpa o dolo dell’amministrazione.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva del danno è ammessa solo quando fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; non sono sufficienti dati ipotetici o privi di adeguato supporto dimostrativo.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Il nesso causale nella responsabilità aquiliana richiede che il danno non si sarebbe verificato senza l’atto o il comportamento contestato e che l’evento rientri nella serie causale non del tutto inverosimile secondo una valutazione ex ante.

  • artt. 2043 ss. c.c.

    La responsabilità dell’amministrazione per illegittimità provvedimentale ha natura aquiliana e richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il terzo direttamente pregiudicato dagli effetti concreti di un provvedimento amministrativo può avere interesse ad impugnarlo, ma non per questo è necessariamente un controinteressato procedimentale: tale qualifica richiede anche che il soggetto sia individuato o facilmente individuabile dall’amministrazione quale destinatario dell’attività partecipativa. Le osservazioni del terzo privo di tale qualifica costituiscono un esposto, rispetto al quale non sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di provvedere.
  • Nel rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di immissione acustica, l’amministrazione deve valutare concretamente e motivare specificamente la popolazione esposta, la frequenza delle attività temporanee e, per gli eventi aperti al pubblico, il rumore derivante dall’afflusso e dal deflusso dei partecipanti e dalle variazioni del traffico veicolare.
  • Il mero richiamo a una valutazione previsionale di impatto acustico non soddisfa gli obblighi istruttori e motivazionali quando la valutazione indica limiti massimi di emissione senza individuare misure tecniche e procedurali idonee a garantirne il rispetto. L’autorizzazione deve prevedere controlli e monitoraggi effettivi, soprattutto quando è coinvolto l’interesse primario alla tutela della salute.
  • La natura ordinatoria del termine regolamentare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione non consente all’amministrazione di adottare il provvedimento con tempistiche tali da comprimere irragionevolmente le possibilità di tutela dei terzi. Il termine ordinatorio costituisce comunque un parametro di riferimento per organizzare istruttoria, decisione e conoscibilità dell’atto in modo proporzionato.
  • L’illegittimità dell’atto amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Il danneggiato deve provare, secondo il principio dispositivo pieno, la lesione effettiva, l’ammontare del danno, l’ingiustizia, il nesso causale e il dolo o la colpa dell’amministrazione; la prova può essere presuntiva solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAmbienteProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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